Contributo a fondo perduto nel decreto Rilancio: a chi spetta e quanto vale

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Il testo dell'articolo in sintesi.

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Nel decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri è stato inserito un intero articolo dedicato al contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus: soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Il contributo a fondo perduto, si legge nel decreto, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal primo gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Più in dettaglio, l’ammontare del contributo a fondo perduto, evidenzia il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

Si precisa poi che l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre, che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

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