Per sostenere la nascita di gruppi di autoconsumo collettivo e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili arriva anche nelle Marche una legge dedicata, che stabilisce una serie di criteri per la partecipazione alla produzione e consumo associato di energia da fonti rinnovabili.
I gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile – si legge nella norma, allegata in basso – dovranno essere formati da almeno due soggetti, ubicati in un medesimo edificio o condominio.
Produrranno energia rinnovabile per il proprio consumo, anche eventualmente accumulandola o vendendola purché non costituisca attività commerciale o professionale principale.
Per Comunità energetica rinnovabile (Cer) viene inteso un soggetto giuridico autonomo, costituito senza fini di lucro e in modo aperto e volontario da persone fisiche, condomini, Comuni, piccole e medie imprese, titolari di attività commerciali situati in aree limitrofe, che decidono di realizzare impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.
La quota di energia destinata all’autoconsumo non potrà essere inferiore al 40% di quella prodotta e l’attività, stabilita da un programma triennale, dovrà essere documentata ogni anno da un bilancio energetico.
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