Comunità energetiche: dubbi, problemi e opportunità dal documento di consultazione del Ministero

Stringato, forse troppo, ma denso. Soprattutto di sorprese, alcune inaspettate. Chi ha qualcosa da dire sarà opportuno che si faccia sentire perché su alcuni punti è a rischio il lavoro sin qui fatto sulle CER e anche un po’ di stabilità per il lavoro futuro.

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Se il documento di consultazione (dco) di Arera era stato il best seller dell’estate, quello pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) rischia di essere il tormento della pausa natalizia.

Poche pagine, neppure troppo ben scritte, come nella migliore tradizione dei legislatori italiani, dopo tanta attesa è stato finalmente pubblicato il dco in attuazione dell’art. 8 del dl 199/2021 che ha recepito in via definitiva la direttiva europea sulle comunità energetiche.

Quello che ci deve dire come sono modulati gli incentivi, chi e a quali condizioni ne può beneficiare.

Il termine per l’invio dei contributi  scade il 12 dicembre prossimo alle ore 12.

Con un viavai intenso di messaggi, la giornata di ieri è stata caratterizzata da manifestazioni di sorpresa e preoccupazione per alcuni passaggi, al solito, va detto, poco chiari e altri inaspettati.

Qui ci prendiamo il rischio di male interpretare le disposizioni, ma con l’obiettivo di stimolare da subito un confronto tra gli addetti. E come sempre la redazione accoglie volentieri altri contributi (vedi sotto).

I passaggi inaspettati: gli impianti che godranno dei nuovi incentivi

Godranno degli incentivi stabiliti dal decreto in consultazione solo gli impianti, di potenza massima di 1 MW, che entrano in esercizio successivamente alla data del decreto oggetto della consultazione.

Inoltre, i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

In realtà tanti si aspettavano che il riferimento temporale per l’allaccio degli impianti e il riconoscimento dei nuovi incentivi sarebbe stato il 15 dicembre 2021, cioè la data di entrata in vigore della legge 199 e non quello dell’entrata in vigore del nuovo decreto. Ma certamente nessuno si aspettava che avrebbe fatto fede l’avvio dei lavori.

Ciò significa che tutti gli impianti i cui lavori siano già stati avviati risultano esclusi dagli incentivi stabiliti con il decreto in consultazione. Con buona pace di chi, fiducioso, in questo lungo anno, si è portato avanti con il lavoro.

La ratio della decisione è spiegata nell’ultimo punto del dco – 5 Transizione dal nuovo al vecchio meccanismo. Si tratta di una decisione che origina dalle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato, successive all’entrata in vigore del dl 199/2021.

In ragione di ciò, gli impianti che sono entrati/entreranno in esercizio nel periodo intercorrente tra la legge 199/2021 e l’emanazione del nuovo decreto accederanno agli incentivi previsti dal DM 16 settembre 2020 (quelli attualmente in vigore) solo se di potenza fino a 200 kW.

Tutti gli altri impianti, anche quelli realizzati dopo il febbraio 2020, data di entrata in vigore del Milleproroghe, saranno considerati impianti preesistenti e non avranno accesso agli incentivi se non per la quota del 30% della nuova produzione.

Negli spunti di consultazione, il Ministero chiede eventuali soluzioni alternative che consentano di ottemperare alle previsioni unionali in materia di Aiuti di Stato.

A chi partecipasse alla consultazione avendo realizzato impianti di potenza superiore ai 200 kWp, entrati in esercizio o i cui lavori sono stati avviati dopo il 15 dicembre 2021, è richiesto di:

  • Specificare la potenza installata e l’eventuale accesso ad altre forme di incentivazione.
  • Specificare su quali eventuali fonti di finanziamento pubblico si è fatto affidamento per realizzare gli impianti.

I nuovi incentivi: zona geografica per il fotovoltaico e condivisione del 70% per le CER

Sono due le novità, applicabili al valore base degli incentivi, confermati in 100 €/MWh per i Gruppi di Autoconsumo Collettivo e 110 €/MWh per le Comunità energetiche.

Fattore di correzione per aree geografiche: per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, quindi limitatamente alla produzione da fotovoltaico, sono riconosciuti ulteriori 4 €/MWh per le Regioni del Centro (Lazio, Marche,Toscana, Umbria, Abruzzo) e ulteriori 10 €/MWh per le Regioni del Nord  (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) che quindi si vedranno riconosciuti incentivi rispettivamente di 104/110 €/MWh per i Gruppi di Autoconsumo e 114/120 € MWh per le CER.

Remunerazione per la vendita di energia: l’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti facenti parte della configurazione, sin qui valorizzata a prezzo di mercato, subirà invece l’applicazione di un tetto di 80 € MW/h al prezzo di vendita nel caso l’energia condivisa dai membri della Comunità energetica sia inferiore al 70% dell’energia prodotta. Il tetto è applicabile all’energia ceduta eccedente quella condivisa.

Questo il testo del dco (neretti nostri):

  • Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore.
  • Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull’energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tal fine, nell’ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Qui la discussione che si è sviluppata è stata importante:

  • Una prima e abbastanza diffusa interpretazione intuiva che fosse stata abolita la remunerazione dell’energia condivisa e quindi incentivata, fatto salvo per le quote residue e alle condizioni date.
  • Una seconda interpretazione, infine condivisa, che anche eminenze grigie hanno definito “personale, e di buon senso, perché infatti non è chiarissimo”, fa ritenere che la sola quota eccedente l’energia condivisa (con condivisione <70%) sarebbe valorizzata a un massimo di 80 €/kWh.

Restano ancora alcuni dubbi:

  • Il 70% di energia condivisa su base oraria o su base media? Media di cosa?
  • Il 70% dell’energia condivisa sull’energia prodotta, come si legge, comprende nell’imponibile anche l’energia fisicamente autoconsumata, e tuttavia prodotta? Oppure l’imponibile è da intendersi come il totale dell’energia immessa in rete?

Infine, e questo è il dubbio dei dubbi: saranno calcoli fattibili? O richiederanno ulteriori chiarimenti? Parte della risposta sta nella risoluzione dei quesiti precedenti.

Negli spunti di consultazione la decisione di mettere un tetto al prezzo di vendita dell’energia è così motivata (neretti nostri): “al fine di dare continuità al meccanismo di incentivazione vigente si ritiene opportuno mantenere, almeno in questa prima fase, la stessa tipologia di incentivo. Parimenti, e al fine di rispondere al principio della massima semplificazione, l’incentivo non sarebbe suddiviso per tecnologie o fasce di potenza”.

Si aggiunga inoltre che non si è ritenuto di dover portare correttivi all’incentivo in quanto l’aumento di potenza da 200 kWp a 1 MWp introduce di per sé economie di scala.

Una volta definita e condivisa l’idea di “semplificazione”, bisogna poi spiegare il tema delle economie di scala a chi vorrà fare CER con piccoli impianti.

Certamente, può essere apprezzabile l’introduzione di un disincentivo alla realizzazione di CER non correttamente dimensionate, con risibili livelli di condivisione, dove magari la fetta importante di guadagno l’ha ottenuta il produttore, che forse neppure partecipa alla Comunità energetica e non ha interesse al suo buon funzionamento.

Diciamo pure che si tratta di uno stimolo a fare Comunità energetiche che mantengano la promessa di una distribuzione equa e solidale degli incentivi. Con tutte le difficoltà del caso, come ad esempio la necessità, a maggior ragione, di misurare in tempo reale produzione e consumi per sostenere almeno il 70% della condivisione.

Per contro, sarà ancora più complesso fare piani economico finanziari: all’incertezza nella valorizzazione dei ricavi da incentivi, dipendenti dall’energia condivisa, ora si aggiunge l’incertezza sulla valorizzazione della vendita dell’energia: quale quota sarà venduta a prezzo di mercato e quale con il tetto di 80 €/MWh?

La consultazione, su questa parte, riguarda quindi l’opportunità di applicare i correttivi geografici; di mettere un tetto alla valorizzazione dell’energia venduta per massimizzare la quota condivisa; di mantenere l’incentivo come definito in precedenza o di modularlo sulla base della taglia e della tipologia degli impianti.

Quindi, fino al 12 dicembre, al lavoro sulla consultazione. Poi, o forse prima, uscirà il decreto attuativo di Arera, auspicabilmente corredato della identificazione delle cabine primarie. Difficilmente potremo cominciare a lavorare con regole chiare dal 1 gennaio 2023. Con buona pace del “recepimento anticipato della direttiva” annunciato con il decreto Milleproroghe nel febbraio 2020.

La redazione di QualEnergia.it invita a inviare i propri contributi alla Consultazione e si impegna a pubblicarli, scrivendo a: [email protected] (oggetto: DCO Cer)

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