Come cambiare fornitore di energia entro 24 ore: avviata consultazione Arera

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Previsto uno snellimento delle procedure tecniche. Si punta a partire da gennaio 2026. Il documento con i primi orientamenti ai sensi del decreto legislativo 210/2021.

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Cambiare contratto di energia elettrica entro 24 ore (nei giorni lavorativi) riducendo al minimo i tempi per il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore.

Questo il focus della consultazione avviata da Arera, fino al 3 febbraio 2023, che punta a rendere il mercato libero più efficiente e partecipato, incoraggiando i clienti finali a cercare le migliori offerte energetiche e stimolando la concorrenza fra i venditori.

Il documento posto in consultazione contiene i primi orientamenti in merito alla riforma del processo di cambio fornitore “in 24 ore” nel settore elettrico, da attuare entro il 1° gennaio 2026, ai sensi del decreto legislativo 210/2021, che ha recepito la direttiva europea 2019/244 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Un primo orientamento generale, si legge nel documento (corsivi e neretti nostri), “è quello di snellire la procedura tecnica di cambio fornitore, cioè la procedura che si attiva con la richiesta di cambio fornitore al SII [Sistema Informativo Integrato, ndr], eliminando la possibilità di effettuare una richiesta di switching con riserva“.

Quindi la richiesta di cambio fornitore al sistema informativo “costituirà la fase finale del processo di cambio fornitore, rendendo possibile un sensibile accorciamento dell’intervallo temporale tra la data in cui è effettuata la richiesta al SII e la data di decorrenza del nuovo contratto; intervallo temporale che sarà sicuramente più breve dell’intervallo attuale e potrà arrivare ad un minimo di 24 ore in un giorno lavorativo a determinate condizioni, facendo in modo che l’intero processo, a partire dalla sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale, si concluda sempre entro 3 settimane”.

Mentre “nell’ambito dell’evoluzione del servizio di pre-check si intende, inoltre, prevedere una funzionalità che consenta il caricamento di una pre-richiesta di cambio fornitore, al fine di permettere al richiedente di verificare, prima di effettuare la richiesta effettiva, che non ci siano elementi che determinino l’esito negativo della stessa affinché, nel caso vi fossero, possa procedere in anticipo alla risoluzione dei medesimi”.

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