Come applicare il Superbonus se gli interventi sono gestiti da un general contractor?
In sintesi, occorre documentare le spese a carico del committente e beneficiario della maxi detrazione del 110%, tra cui rientrano le esecuzioni dei vari lavori e il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità, mentre non è agevolabile il compenso del general contractor per le sue attività di mero coordinamento, perché tale compenso non è direttamente imputabile alla realizzazione dei lavori.
Il chiarimento è uno dei tanti che si trovano nella circolare 23/E delle Entrate.
I general contractor, ricorda la circolare “sono imprese o professionisti che su incarico dei committenti (persone fisiche, condomini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente”.
In alcuni casi, si spiega, “il general contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività svolte direttamente sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e, dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso”.
In sostanza, evidenzia la circolare delle Entrate, “il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa (o anche da un’associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi, nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili”.
Si precisa poi che nelle fatture emesse dal general contractor per riaddebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, “deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili”.
Infine, si ricorda che anche il general contractor può operare lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
- La circolare 23/E (pdf)
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it