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Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps illustra come applicare le misure straordinarie a sostegno del reddito per le imprese e i lavoratori previste dal decreto legge “Cura Italia”, per quanto riguarda i casi di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell’emergenza coronavirus.
Più in dettaglio, la circolare si concentra sulle misure contenute negli articoli 19, 20, 21, 22 del provvedimento emanato dal governo, elencate di seguito:
- cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario;
- cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria;
- disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige;
- Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
- Cassa integrazione in deroga.
La circolare si completa poi con istruzioni operative e modalità di pagamento, adempimenti contributivi, rinvio delle istruzioni contabili.
In tema di cassa integrazione ordinaria/assegno ordinario, nello schema riassuntivo della circolare si chiarisce che possono presentare domanda per “Covid-19 nazionale”: le aziende rientranti nel campo applicativo della cassa e dell’assegno ordinario, operanti su tutto il territorio nazionale; i lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, si chiarisce che in fase istruttoria non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione della normale attività lavorativa.
Inoltre, l’Inps precisa che si può richiedere una cassa/assegno ordinario per “Covid-19 nazionale” anche se si ha in corso un’autorizzazione per una cassa/assegno ordinario o si ha già presentato una domanda con altra causale; difatti, si legge nel documento, il periodo concesso con causale “Covid-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Per quanto riguarda poi la cassa integrazione in deroga, la circolare spiega che alla prestazione potranno accedere le aziende che, avendo diritto sollo alla cassa integrazione straordinaria, non possono accedere all’ammortizzatore ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra 50 dipendenti.
Le domande di accesso, si legge ancora nella circolare, devono essere presentate esclusivamente alle regioni e alle province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Documenti allegati:
Si veda anche “Emergenza Covid 19: la raccolta aggiornata delle notizie”