Non basta richiamare nel bando il decreto sui criteri ambientali minimi (Cam) applicabile: tali prescrizioni devono entrare concretamente nella progettazione, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali e, quando previsti, nei criteri premianti.
È uno dei punti centrali della bozza di comunicato congiunto pubblicata il 31 agosto da Anac e Mase, che hanno riscontrato “diffuse criticità” nell’applicazione della disciplina. Il testo è in consultazione fino alle 12 del 30 settembre (link in basso).
Oltre un appalto su cinque senza Cam
I Cam, ricordiamo, fissano requisiti ambientali per determinate categorie di lavori, servizi e forniture. L’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti impone di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai decreti applicabili.
Per efficienza energetica e Fer incidono in primis sugli appalti per riqualificazioni e servizi energetici e, negli interventi edilizi, possono coinvolgere anche gli impianti rinnovabili integrati negli edifici.
A fotografare il problema è anche il IX Rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, richiamato nel documento (link in basso).
Su 847 bandi pubblicati nel 2025 da 122 stazioni appaltanti, 191, il 22,6%, non applicavano i Cam.
Nel complesso, le 122 stazioni appaltanti monitorate nel report raggiungono un indice di performance Gpp del 65%, che misura non solo l’applicazione dei Cam, ma anche formazione, controlli e organizzazione degli acquisti verdi.
Tra le difficoltà indicate dalle amministrazioni censite, il 52% segnala la mancanza di competenze adeguate e il 46% la complessità nella stesura dei bandi.
La consultazione Anac-Mase
Secondo la bozza messa in consultazione da ministero e anticorruzione, il solo richiamo formale al decreto non basta.
I criteri devono essere effettivamente declinati nella procedura già dalla progettazione; la loro mancata indicazione, o il semplice rinvio senza recepirli nelle specifiche tecniche e nelle clausole di esecuzione, può rendere illegittimo l’atto con cui viene indetta la gara.
L’obbligo riguarda appalti e concessioni di qualsiasi importo, comprese le procedure sottosoglia e gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, e i soggetti privati quando sono tenuti ad applicare il Codice.
Per individuare i Cam pertinenti bisogna guardare all’oggetto concreto del contratto, comprese eventuali prestazioni secondarie o accessorie: il solo codice Cpv non basta e possono entrare in gioco più decreti.
I Cam declinati nelle specifiche tecniche sono elementi essenziali dell’offerta. Se quella tecnica non rispetta i requisiti richiesti, la difformità è insanabile e comporta l’esclusione senza soccorso istruttorio.
Anac e Mase chiedono inoltre che ai criteri premianti non venga assegnato un peso irrisorio. Non fissano una soglia minima, ma richiamano una pronuncia che ha giudicato tali 3 punti su 70, mentre anche 7 su 70 possono risultare sottoponderati.
Edilizia ed Epc
Per il settore energetico il tema riguarda soprattutto edilizia pubblica e contratti a prestazione energetica. Sono in vigore i Cam Edilizia del dm Mase 24 novembre 2025 e quelli per gli Epc relativi ai sistemi edificio-impianto, adottati con il dm 12 agosto 2024.
Sono peraltro tra i criteri più applicati nel campione dell’Osservatorio: 84% per l’edilizia e 81% per i servizi energetici per gli edifici-Epc. Anche le Fer integrate negli edifici possono essere coinvolte, quando rientrano nell’oggetto dell’affidamento.
Per i lavori pubblici, la bozza in consultazione indica che i requisiti ambientali vanno considerati già nel documento di indirizzo alla progettazione e poi nel progetto esecutivo. I relativi costi devono entrare nel computo metrico; se i prezzari regionali non hanno voci adeguate, il testo prevede l’elaborazione di prezzi ad hoc.
Le verifiche continuano durante l’esecuzione, con il controllo della direzione lavori e la relazione Cam finale dell’esecutore. La bozza prevede che questa sia verificata anche al collaudo, confrontando quanto rendicontato con lo stato effettivo dell’opera, e ricorda che l’omesso controllo sulla conformità ai Cam è sanzionabile da Anac.
Il testo suggerisce inoltre un sistema di penali per gli inadempimenti. Nei casi più gravi il mancato rispetto dei criteri può determinare la risoluzione del contratto o il mancato esito positivo del collaudo.
Proprio alcuni di questi aspetti restano aperti al confronto: il questionario chiede agli stakeholder osservazioni, tra l’altro, sugli affidamenti in house, sulle penali e sulla verifica della relazione Cam al collaudo. I contributi possono essere inviati fino al 30 settembre.


























