Col recente Decreto legge Aiuti-Quater, il governo ha varato l’ennesimo aggiornamento delle scadenze temporali riguardanti il Superbonus.
Poiché è sempre difficile stare dietro ai frequenti aggiornamenti normativi che, purtroppo, interessano detrazioni fiscali e bonus vari, cogliamo l’occasione per fare un breve riepilogo delle date che bisognerà cerchiare in rosso sul proprio calendario, a seconda del tipo di agevolazione che si intende chiedere.
Chiaramente le cose potrebbero cambiare in qualunque momento, specialmente in vista della prossima manovra di bilancio per il 2023 (forse anche in relazione alla spinosa questione del blocco della cessione dei crediti). È quindi bene precisare che le scadenze indicate sono valide ad oggi.
Superbonus
Condomini ed edifici plurifamiliari
Per gli interventi di efficientamento energetico realizzati su condomini e edifici plurifamiliari da due a quattro unità immobiliari, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione fiscale sarà del:
- 110% fino al 31 dicembre 2023 ma solo con CILA-S presentata entro il 25 novembre 2022 e, nel caso di condomini, con delibera assembleare di approvazione precedente a tale data;
- 90% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025.
Edifici unifamiliari
Gli interventi che al 30 settembre 2022 abbiano realizzato almeno il 30% dei lavori potranno accedere alla detrazione del 110% fino al 31 marzo 2023.
Per i lavori nuovi le cui spese siano avvenute nel 2022 (nei casi diversi da quello precedente) o nel 2023 è possibile beneficiare di un Superbonus al 90% a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito famigliare, pari a 15mila euro l’anno, che può aumentare in base al quoziente familiare, cioè al numero di componenti della famiglia.
Iacp, Aps, cooperative, Onlus
Per gli edifici degli Istituti autonomi case popolari (Iacp), degli enti assimilati e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, il Superbonus rimarrà al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, estendibile al 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è stato completato entro il 30 giugno 2023.
Alle Onlus standard e alle associazioni di promozione sociale (Aps) si applicano le stesse scadenze e percentuali indicate per i condomini e gli edifici unifamiliari, partendo dal 90% e col successivo decalage.
Le Onlus che invece svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale potranno beneficiare della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma solo a condizione che i loro immobili siano accatastati in categoria B1, B2 o D4, e che i membri del loro consiglio d’amministrazione non percepiscano compensi di indennità o di carica.
Edifici in zone terremotate
Per gli edifici in zone terremotate dal 2009 in poi, a prescindere dal tipo di immobile, il Superbonus è al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solo per la parte eccedente il contributo alla ricostruzione, se è stato erogato. Il Superbonus sarà al 110%, con spesa maggiorata del 50%, se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.
La questione degli impianti fotovoltaici
In tutto ciò, rimane il dubbio sulle scadenze per poter usufruire del Superbonus relativamente agli interventi trainati del fotovoltaico. Viste le scadenze indicate sopra per i vari tipi di edificio, in tema di installazione di impianti FV connessi alla rete elettrica la normativa fa sempre riferimento alle “spese sostenute” in un determinato anno.
Inoltre, la maxi detrazione è subordinata alla cessione al Gse dell’energia elettrica non auto-consumata, con un contratto di ritiro dedicato.
Il problema è dato dalle tempistiche, spesso molto lunghe, per gli allacci degli impianti e la sottoscrizione dei contratti con il Gse, al fine di presentare poi le pratiche all’Enea. Tutto ciò può generare ritardi significativi, col rischio di perdere il diritto al Superbonus (vedere: Superbonus, il pasticcio delle scadenze per il fotovoltaico).
Ecobonus ed Ecosismabonus
L’Ecobonus ordinario con detrazioni del 50% o 65% a seconda della tipologia di intervento e l’Ecosismabonus per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali con detrazioni del 70-75% o dell’80-85%, finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica di immobili nelle zone sismiche 1, 2 e 3, valgono fino al 31 dicembre 2024.
Sismabonus e Sismabonus acquisti
Per il Sismabonus riguardante l’adozione di misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica degli edifici sono fissate al 31 dicembre 2024 le scadenze di tutti i tipi di detrazioni previsti per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “Sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili situati nei Comuni in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico.
Bonus Ristrutturazioni edilizie
Il bonus per le ristrutturazioni è quello forse più comune e conosciuto, risale al 2013 e non prevede una scadenza. La detrazione potenziata al 50% su una spesa massima di 98mila euro, però, rispetto a quella originaria del 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale al momento solo fino al 31 dicembre 2024. È possibile chiaramente che venga prorogata.
Bonus Facciate
Il Bonus facciate, originariamente al 90% e poi ridotto al 60% è invece ormai agli sgoccioli. Tale detrazione, comprendete anche la sola pulitura o tinteggiatura, finalizzata al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti nelle zone A o B, finirà infatti definitivamente il 31 dicembre 2022.
Bonus Mobili
La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazioni iniziate a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto scade il 31 dicembre 2024 e ha le seguenti condizioni:
- la spesa massima agevolabile scende, negli anni 2023 e 2024, a 5mila euro, rispetto al precedente tetto di 10mila euro, per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze o delle parti comuni dell’edificio oggetto di intervento;
- se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili e/o elettrodomestici o sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5mila euro bisogna tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è usufruito del bonus;
- gli elettrodomestici ammessi al bonus devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).
Bonus Verde
L’agevolazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi più coperture a verde di giardini pensili arriverà fino al 31 dicembre 2024.
Per questi interventi, la spesa massima agevolabile non può superare 5mila euro per appartamento e se la sistemazione a verde riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.