Chi può ancora utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per i bonus edilizi?
È la domanda che molti si fanno, dopo il blitz del governo che con un decreto legge entrato subito in vigore venerdì 17 febbraio, ha imposto il blocco alle modalità alternative (cessione e sconto) con cui usufruire delle agevolazioni fiscali in edilizia, al posto della detrazione diretta dei bonus.
Ci sono però delle eccezioni. Ricordiamo poi che oggi, lunedì 20 febbraio, si riunirà un tavolo tra governo e associazioni dei costruttori per discutere sul provvedimento, che ha innescato una serie di critiche, anche in seno alla stessa maggioranza, contro la decisione presa in Consiglio dei ministri.
Quindi è possibile che nella conversione del decreto arrivino delle modifiche o parziali correzioni di rotta.
Intanto Enea ha pubblicat0 la nuova edizione – aggiornata a oggi, 20 febbraio – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per abitazioni, condomini ed edifici non residenziali, con tutte le misure in vigore (link in basso).
Chi può ancora usare cessioni e sconto
Con il decreto legge in vigore, quindi, la data spartiacque è il 16 febbraio 2023: quel giorno, infatti, il Cdm ha stabilito le nuove regole su cessione e sconto e ha pubblicato il relativo decreto in Gazzetta, poi entrato in vigore il giorno seguente (il 17, come detto).
In sostanza, per i lavori agevolati con il Superbonus, può continuare a cedere i crediti o usare lo sconto in fattura chi entro il 16 febbraio:
- ha presentato la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per gli interventi negli edifici diversi dai condomini;
- ha adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e ha presentato la Cila, per gli interventi negli edifici condominiali;
- ha presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per gli altri bonus edilizi può continuare a cedere i crediti o usare lo sconto in fattura chi al 16 febbraio:
- ha presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- ha già iniziato i lavori, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;
- ha regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita, per quanto riguarda le detrazioni sull’acquisto di immobili antisismici o immobili efficienti dal punto di vista energetico.
Ricordiamo, infine, che il decreto vieta espressamente a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali citati nell’articolo 121 del dl 34/2020; inoltre, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale di chi acquista crediti, cosa che invece dovrebbe facilitare la circolazione dei titoli ancora sul mercato.
- Poster Enea (pdf)