Auto “ecologiche”, i nuovi incentivi del decreto Agosto

Aumentano il contributo e i fondi per i veicoli con meno emissioni.

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Tra le varie misure introdotte con il decreto battezzato “Agosto”, il dl 104/2020, c’è anche un ulteriore potenziamento degli incentivi per i veicoli cosiddetti “ecologici” (o, come sarebbe meglio dire per non abusare del termine meglio dire, meno inquinati di quelli convenzionali).

L’articolo 74 del decreto, infatti, interviene su quanto previsto nel DL Rilancio (articolo 44 del Dl n. 34/2020, si veda anche il nostro recente articolo), stanziando più fondi, rimodulando gli incentivi ai veicoli alle Euro 6 ed eliminando per chi rottama un secondo veicolo di categoria M1, la possibilità di optare per uno sconto aggiuntivo di 750 euro, importo che potrà, invece, essere utilizzato esclusivamente come credito d’imposta per l’acquisto di mezzi di mobilità alternativa, come monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico.

Più fondi

In particolare, leggiamo dalla sintesi delle misure pubboicata dalle Entrate, il fondo per il “bonus auto” viene incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai contributi fissati dal decreto Rilancio, ora rivisitati, sono riservati 300 milioni: 50 per la fascia di emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 150 per la fascia da 61 a 90 g/km e 100 per quella da 91 a 110 g/km.

Inoltre, presso il ministero dello Sviluppo economico, è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2020, finalizzato all’erogazione di contributi a favore di chi – persone fisiche che agiscono nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché soggetti passivi Ires – provvede all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 104/2020 è prevista l’adozione di un decreto MiSE per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo.

Incentivi rimodulati

Dal 15 agosto, giorno di entrata in vigore del Dl Agosto – 104/2020, sono poi cambiate le tabelle di ripartizione dell’incentivo riconosciuto a chi, fino al 31 dicembre 2020, acquista, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, ed è stato rimodulato anche il contributo.

In particolare, è stata sdoppiata la fascia riguardante i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km, prevedendone:

  • una per le auto con emissioni da 61 a 90 g/km, relativamente alle quali gli incentivi sono stati potenziati:
    • 1.750 euro (non più 1.500), se c’è contestuale rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni
    • 1.000 euro (non più 750), in caso di acquisto senza rottamazione
  • una per le auto con emissioni da 91 a 110 g/km, relativamente alle quali, invece, il contributo non è cambiato:
    • 1.500 euro, se c’è rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni
    • 750 euro, in caso di acquisto senza rottamazione.

Sconto su passaggio di proprietà per l’usato: serve decreto MEF

Tra le novità, anche la previsione di un decreto MEF per individuare, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, le modalità attuative della norma agevolativa, secondo la quale le persone fisiche che, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, rottamano un veicolo di classe non superiore alla Euro 3 e acquistano un veicolo omologato almeno come Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, hanno diritto a uno sconto del 40% sugli oneri fiscali che gravano sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato (articolo 44, comma 1-sexies, Dl 34/2020).

Per la seconda auto rottamata, solo credito d’imposta

Come detto, viene modificata anche la norma del decreto Rilancio (articolo 44, comma 1-septies, Dl n. 34/2020) riservata alle persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura rientrante tra quelle indicate nel comma 1032 dell’articolo 1, legge n. 145/2018.

La disposizione originaria consentiva al beneficiario di scegliere tra uno sconto ulteriore di 750 euro (da aggiungere a quello già spettante per il primo veicolo consegnato) o il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore da utilizzare, entro tre annualità, per l’acquisto di mezzi di mobilità alternativa, ossia monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Adesso, invece, è prevista la sola concessione del credito d’imposta, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (un decreto Mef dovrà dettare le modalità attuative, anche ai fini del rispetto del limite di spesa).

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