Accesso al Superbonus come “familiari”, chiarimento delle Entrate

  • 31 Agosto 2022

Rispondendo al dubbio di un contribuente, l'Agenzia delle entrate chiarisce i requisiti di accesso alla detrazione per i familiari dei proprietari dell'immobile oggetto dei lavori.

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È possibile accedere al Superbonus 110% come familiare, anche se i lavori verranno effettuati su un immobile diverso da quello di cui si è proprietari?

La risposta è negativa, a meno che il richiedente che sostiene la spesa non sia un familiare convivente (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) dei proprietari dell’immobile da ristrutturare.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate in un intervento sul suo organo ufficiale Fisco Oggi, nel quale vengono riepilogati i beneficiari della maxi detrazione.

Tra i vari soggetti che possono beneficiare del Superbonus – ricordano le Entrate – rientrano le persone fisiche, relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due (articolo 119, comma 10 del decreto legge n. 34/2020).

Le persone fisiche che sostengono le spese devono, però, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché ai conviventi di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016), a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (circolare n. 28/2022).

Ma questi soggetti possono richiedere la detrazione solo se:

  • sono conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardano interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, per esempio, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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