Le regole per il mantenimento degli incentivi fotovoltaici: “è possibile il ricorso”

Vietando di migliorare l'efficienza degli impianti anche senza aumentarne la potenza, pena la perdita degli incentivi, il GSE sembra contraddire i decreti legge sui conti energia per il FV, aprendo la via a ricorsi al Tar. Intervista all'avvocato Emilio Sani sulle criticità delle nuove regole sugli impianti incentivati.

ADV
image_pdfimage_print

Se ho un impianto fotovoltaico che negli ultimi tre anni ha funzionato male, perché non mi sono accorto di un guasto o non ho avuto i soldi per ripararlo, adesso non lo posso più fare. È vietato anche fare interventi che migliorino il rendimento dell’impianto e quindi aumentare leggermente la produzione, anche se non si va ad aumentare la potenza. Inoltre, se sto pensando di fare un intervento che non sono certo sia tra quelli ammessi, dovrò prima realizzarlo per poter sapere se quel che ho fatto mi ha fatto perdere o meno il diritto agli incentivi.

Sono questi alcuni dei motivi che stanno suscitando le accese proteste degli operatori per le nuove regole del GSE, quelle sulle modifiche che si possono fare ad un impianto fotovoltaico senza perdere il diritto agli incentivi del conto energia fotovoltaico, cioè quelle pubblicate nel Documento Tecnico di Riferimento (DTR) per il mantenimento degli incentivi (allegato in basso). Regole con le quali, secondo alcuni, il Gestore Servizi Energetici è andato al di là delle proprie funzioni, mettendosi in contraddizione con quanto previsto dai decreti legge che normano i sistemi incentivanti, tanto da aprire la via ad un ricorso al Tar. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Emilio Sani dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi.

Avvocato, cominciamo spiegando cosa viene regolato dal nuovo DTR.

Il documento spiega in quali casi, dopo le modifiche fatte agli impianti, si perde il diritto a mantenere gli incentivi in conto energia e in quali casi lo si mantiene. Si parla sia di modifiche giuridico-formali, come quelle della titolarità dell’impianto o del regime di vendita dell’energia, che di modifiche di carattere tecnico-sostanziale: sostituzioni in caso di guasti, modifica del punto di connessione e altro.

Quali sono le novità principali introdotte da queste regole?

Il documento stabilisce che tutte le modifiche vengono valutate a consuntivo, tranne quei casi che non sono regolati nel documento stesso. Questa è una problematica importante, perché gli operatori non si sentono tranquilli a fare gli interventi con il rischio di scoprire solo dopo di aver perso gli incentivi.

Questo è solo uno dei motivi che stanno suscitando proteste da parte degli operatori, quali sono le altre criticità?
Vengono limitati in modo significativo, con limiti molto più stretti rispetto al documento di consultazione, gli interventi che si possono fare. A pagina 9 ad esempio è scritto che “non sono ammessi interventi finalizzati a incrementare la producibilità dell’impianto”, cioè a migliorarne l’efficienza senza aumentare la potenza. Questo va al di là di quanto scritto nel conto energia, che pone solo dei vincoli di potenza. Questo divieto di fare un upgrading tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati, tra l’altro, non trova giustificazioni di carattere economico, perché comunque si potrebbe applicare come era previsto nel documento di consultazione una soglia massima incentivabile della producibilità aggiuntiva. Si condanna l’enorme parco FV italiano a rimanere vecchio dal punto di vista tecnologico.

Tra i rilievi che fanno le associazioni c’è anche quello che le nuove regole ostacolerebbero gli interventi necessari non solo a migliorare le prestazioni del parco FV, ma anche solo a riparare guasti e malfunzionamenti. È così?

Per quel che riguarda gli interventi necessari per rimediare a guasti o malfunzionamenti si pone un limite al miglioramento della producibilità che questi possono apportare. Questa soglia massima di energia incentivabile dopo la modifica è più bassa rispetto a quanto previsto nel documento di consultazione: è al 2% rispetto all’energia prodotta negli anni precedenti, mentre prima era 5% in più del massimo fra la produzione dell’impianto e la media degli impianti della zona. Considerato che si prende a riferimento solo la produzione dell’impianto nei tre anni precedenti, eliminando il riferimento alla media degli altri, con una percentuale così bassa, si preclude di fare investimenti per sistemare impianti che abbiano mostrato problemi di minore performance. Ciò perché, pur riportando l’impianto ad una performance normale, questo continuerà ad essere incentivato come quando era sottoperformante. Per fare un esempio pratico: io ho un impianto che non funziona bene per qualche difetto e l’ho tenuto 3 anni così perché non avevo i soldi per fare l’intervento, se ora i soldi li ho e decido di sistemare il guasto, il GSE comunque mi incentiverà solo la quantità di energia prodotta dall’impianto quando funzionava male, più il 2%.

A tal proposito si è parlato di una regola retroattiva. Perché?

Questa è una penalizzazione che non trova riscontro nelle norme ed è retroattiva perché chi ha tardato nel sistemare l’impianto ha fatto questa scelta senza sapere che poi sarebbe arrivata una norma che non avrebbe più permesso di ripararlo. Anche in questo caso, peraltro, la regola non ha una giustificazione economica perché il limite di 6,7 miliardi di euro non è stato calcolato né poteva essere calcolato sulla produzione effettiva, ma su quella presunta.

Altro punto non chiarito è quello sulla possibilità di trasformare impianti che cedono tutta l’energia alla rete in impianti destinati all’autoconsumo.

Non si è data alcuna indicazione. Per queste situazioni si prevede solo che si debba chiedere un parere preventivo caso per caso, perché non sono regolate nel documento. La mancanza di regole generali in proposito non pare coerente con i principi di trasparenza e parità di trattamento. Questo mi sembra incomprensibile, considerando che questo tipo di trasformazione, che non è vietata da nessuna parte, sarebbe coerente con le normative comunitarie, che parlano di promuovere l’autoconsumo. Ed oggi per ragioni di maggiore redditività dell’impianto è nei piani di molti operatori.

Ha parlato più volte di come queste regole siano in contrasto con fonti gerarchicamente superiori, come appunto le leggi che disciplinano i diversi conti energia. È dunque possibile per gli operatori agire per vie legali contro il documento del GSE?

Ritengo di sì. Nei conti energia non ci sono limiti alla producibilità, ma solo alla potenza installata, mentre qui, come detto, si interviene sulla producibilità. Si potrebbe fare un ricorso al Tar per incanalare queste regole nei limiti della normativa vigente.

Il Documento Tecnico di Riferimento del GSE per il mantenimento degli incentivi (pdf)

ADV
×