Edifici non residenziali, gli incentivi disponibili per rinnovabili ed efficienza energetica (parte prima)

Un riepilogo delle possibilità a disposizione delle imprese per efficientare e alimentare con fonti rinnovabili i propri fabbricati a condizioni agevolate. Nella prima parte le agevolazioni fiscali: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate.

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Si parla molto delle agevolazioni a disposizione delle persone fisiche per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali. Meno visibili nella comunicazione divulgativa sono gli incentivi rivolti a imprenditori, in forma societaria e non, per l’installazione di impianti a energie rinnovabili e per l’efficienza energetica negli stabili non residenziali.

Eppure in Italia ci sono 1,6 milioni di edifici non residenziali, fra cui quasi 300.000 ad uso produttivo e 250.000 con destinazione commerciale, secondo l’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano.

Gli edifici non residenziali rappresentano quindi l’11,5% dei quasi 14 milioni di stabili che compongono lo stock italiano, e in quanto tali offrono margini importanti di efficientamento del patrimonio edilizio.

Facciamo in questa prima parte del nostro riepilogo una carrellata degli incentivi applicabili agli edifici non residenziali, ricordando che lo sgravio più al centro dell’attenzione negli ultimi mesi, cioè il Superbonus del 110%, non riguarda questo tipo di stabili.

A questa regola ci sono poche e molto circoscritte eccezioni.

Superbonus 110%

L’eccezione alla regola forse più significativa è quella che consente l’accesso alla detrazione del 110% ad enti del terzo settore, quindi Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale inscritte nei rispettivi registri.

A parte il terzo settore, il Superbonus, riferito sia agli interventi di efficientamento energetico che a quelli anti-sismici, può essere richiesto anche nel caso in cui l’immobile costituisca non solo la sede di un’attività produttiva, ma anche l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, sia per gli interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale, sia per gli interventi sull’unità immobiliare.

Nel caso in cui, invece, l’unità immobiliare non sia anche abitazione, ma sia adibita solo all’attività di impresa o professionale, il proprietario può ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus vale per lavori su immobili non residenziali se, al termine dell’intervento, saranno trasformati a uso abitativo, sempre rispettando per gli interventi trainanti e trainati di efficientamento energetico i requisiti fondamentali per l’accesso alla detrazione del 110%, primo fra tutti  il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o dell’immobile.

Ecobonus e Sismabonus

A differenza del Superbonus con detrazione fiscale del 110%, gli Ecobonus con detrazioni del 50% o 65% e fino all’85% per interventi condominiali combinati di eco e sismabonus, sono applicabili, a seconda dei casi, a tutti gli edifici già esistenti, a prescindere dalla destinazione d’uso o dalla categoria catastale, purché gli interventi rientrino tra quelli ammessi dalla normativa.

Si applica la detrazione del 65% alle riqualificazioni globali dell’edificio e agli interventi di efficientamento energetico più incisivi, fra cui l’isolamento di strutture opache come pareti, coperture e solai, l’installazione di pompe di calore o di caldaie a condensazione nelle parti comuni degli edifici, o sistemi di microgenerazione e di automazione degli edifici.

La detrazione scende al 50%, se, invece di riqualificare l’intero edificio o di fare interventi di efficientamento “qualificato”, si decide di installare più semplicemente una caldaia a condensazione o di sostituire gli infissi e installare nuove schermature solari nell’ambito della singola unità immobiliare.

Anche l’intervento di sismabonus tradizionale si applica a tutte le tipologie di immobili.

In particolare, la Circolare 19/E/2020 afferma che la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute a fronte di interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

Questi possono essere relativi a: edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.

La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80% delle spese sostenute.

Bonus Facciate

Come l’Ecobonus e il Sismabonus, anche il Bonus Facciate con detrazione fino del 90% è applicabile agli edifici di tutte le categorie catastali, quindi anche quelli non residenziali. Attenzione però che Bonus Facciate e Superbonus sono alternativi l’uno all’altro, non sono cioè cumulabili.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti richiamato la Circolare n. 24/E del 2020 nel precisare che il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni.

Il principio generale è che, qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il Bonus Facciate, inoltre, è accessibile se gli interventi sono autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso.

Da notare, poi, che il Bonus Facciate è applicabile solo agli edifici collocati nella Zona A e nella Zona B del territorio comunale: rispettivamente, il centro storico e le zone limitrofe. Ciò vuol dire che la maggior parte degli edifici industriali sarà esclusa dal Bonus Facciate, mentre saranno compresi molti edifici con attività commerciali, artigianali, ricettive, di servizi e per uffici che spesso ricadono proprio in queste due aree.

PARTE SECONDA:  Conto termico, decreto 4 luglio 2019 “Fer 1”, Fondo nazionale efficienza energetica, rivalutazione beni ammortizzabili e Transizione 4.0.

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