Dopo aver elencato nella prima parte dell’articolo le agevolazioni fiscali a disposizione delle imprese (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate), passiamo alle altre forme di incetivazione per interventi di efficienza energetica e installazione di fonti rinnovabili.
Conto Termico
Il Conto Termico premia gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile eseguiti sia su edifici privati che della pubblica amministrazione.
Per le imprese è possibile è possibile ottenere degli incentivi pari al 65% della spesa sostenuta per l’installazione di pompe di calore, sistemi a biomassa, impianti solari termici e sistemi ibridi a pompa di calore.
La pubblica amministrazione può invece accedere al Conto Termico con incentivi scaglionati al 65%, 50% e 40% della spesa, rispettivamente, per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (NZEB); isolamento termico (zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico se abbinato ad altro impianto); isolamento termico, installazione di chiusure vetrate, schermature solari, corpi illuminanti, di building automation e caldaie a condensazione.
Decreto FER1
Il decreto FER1 è applicabile agli edifici non residenziali soprattutto per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici di due fattispecie:
- il fotovoltaico di nuova costruzione, integrale ricostruzione, e in caso di riattivazione o potenziamento (Gruppo A);
- il fotovoltaico di nuova costruzione, installato in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (Gruppo A-2).
Vi sono due meccanismi per l’assegnazione degli incentivi FER1:
- l’iscrizione ai Registri per impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 20 kW e 1 MW (anche gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato non superi 1 MW)
oppure
- la partecipazione a procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante per impianti di potenza maggiore o uguale a 1 MW. A parità di ribasso, vengono applicati ulteriori criteri di priorità (possono partecipare alle Aste gli aggregati di più impianti di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW).
In caso di interventi di potenziamento, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.
Per quanto riguarda specificatamente gli edifici non residenziali, per la posizione utile nelle graduatorie, viene data priorità, fra gli altri, a impianti realizzati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici, in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica
Si tratta di un fondo per l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, e in questo senso dirige risorse anche verso edifici destinati ad uso residenziale nell’ambito della edilizia popolare.
Oltre a questi, il fondo agevola l’efficientamento energetico degli edifici in cui vengono esercitate attività economiche, rivolgendosi quindi non solo alla Pubblica Amministrazione, ma anche alle imprese e alle ESCo.
Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali, la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento, la riqualificazione energetica degli edifici e l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica.
Il fondo ha 310 milioni di euro, è rotativo e si articola in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, con il 30% delle risorse, e l’altra per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, con il rimanente 70% delle risorse.
Da notare che gli aiuti concessi alle imprese da questo fondo sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, queste sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.
Piano Nazionale Transizione 4.0
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, sebbene non riguardi direttamente gli edifici non residenziali, è comunque uno dei mattoni su cui si fonda il Recovery Fund italiano, e in quanto tale impatta indirettamente anche questo tipo di immobili – soprattutto nell’ambito dei beni materiali 4.0, “ex super ammortamento”.
L’importo complessivo del piano è di circa 24 miliardi di euro con misure a decorrere retroattivamente dal 16 novembre 2020 e valide fino al giugno 2023 e che dovrebbero avere natura strutturale.
Il vecchio super ammortamento si è così trasformato in “credito di imposta” per gli investimenti.
È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31 dicembre 2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei sei mesi successivi, entro la scadenza ultima, appunto, del giugno 2023.
Per i beni materiali “ex super”, il piano prevede una maggiorazione dei tetti di spesa e delle aliquote.
In particolare, per le spese inferiori a 2,5 milioni di euro, la nuova aliquota sarà al 50% nel 2021 e al 40% nel 2022; per le spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni, la nuova aliquota sarà al 30% nel 2021 e al 20% nel 2022; mentre per le spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto, con aliquota al 10% sia nel 2021 che nel 2022.
In riferimento all’innovazione green e digitale, il piano prevede un incremento dell’aliquota dal 10% al 15% e un massimale da 1,5 milioni a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali “ex super ammortamento” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno. È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali. Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a tre anni invece dei cinque previsti a legislazione vigente.
“Certamente, per il fotovoltaico, che è un investimento per gran parte ‘imbullonato’, e quindi un impianto, questo incentivo ha una sua efficacia”, ha detto a QualEnergia.it Tiziano Mariani, dottore commercialista e consigliere di Italia Solare.
Il limite è che a oggi non è del tutto chiaro se tale credito sia compatibile con gli incentivi FER1. Da una risposta fornita dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) a Italia Solare sembrerebbe che ci sia cumulabilità, ma permangono aree di incertezza. È quindi possibile che il Gse debba tornare sul tema per approfondirlo e chiarirlo ulteriormente.
Attenzione al fatto che il beneficiario acquirente del bene strumentale deve richiedere al venditore di riportare in fattura i riferimenti della norma istitutiva, pena la revoca del beneficio. Ed è proprio l’efficacia retroattiva della norma che, pur con l’intenzione del legislatore di comprendere un numero maggiore di interventi, ha finito per creare qualche dubbio interpretativo tra gli operatori.
I dubbi riguardano la gestione della fatturazione a saldo e la consegna/interconnessione del bene. Quale credito spetta? Quale aliquota va cioè applicata in base a quale delle normative?
I riferimenti normativi sono l’articolo 1, commi da 184 a 194 della Legge 160/2019 e l’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020.
L’orientamento degli esperti di Euroconference News è che si debba applicare, e indicare quindi in fattura, la seconda normativa, quella cioè con le aliquote più favorevoli, altrimenti “si avrebbe l’iniquo effetto di premiare i contribuenti che hanno effettuato un investimento con consegna/entrata in funzione del bene tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2020, a discapito di chi ha versato degli acconti nel medesimo periodo, con consegna/entrata in funzione del bene nel 2021”.
Si attendono in ogni caso chiarimenti ufficiali in merito.
Rivalutazione beni ammortizzabili
Questo non è uno strumento per l’efficientamento energetico o per dotare di capacità di generazione rinnovabile gli edifici non residenziali, ma parlando a 360 gradi di agevolazioni finalizzate all’efficientamento fiscale di questo tipo di immobili, potrebbe essere interessante per le aziende guardare al cosiddetto “Decreto Agosto” (DL 104/2020), secondo Tiziano Mariani di Italia Solare.
Si tratta di un’operazione meramente contabile-fiscale con cui le imprese possono rivalutare i beni aziendali, fra cui appunto gli edifici, nei bilanci al 31 dicembre 2020. È quindi una norma che andrebbe eventualmente sfruttata, ad oggi, in tempi molto rapidi, in quanto la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostituiva entro il 30 giugno 2021.
È possibile optare sia per una rivalutazione solo contabile (e gratuita), sia per una rivalutazione anche con effetto fiscale. In caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione, l’imposta sostitutiva da pagare è particolarmente ridotta, pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in tre rate annuali e senza interessi. È fra l’altro possibile rivalutare distintamente ciascun bene, cosa che lascia molta flessibilità d’azione.
Il vantaggio di tale operazione è duplice: ridurre la base imponibile soggetta ad imposte sul reddito e IRAP (a seguito di aumento delle quote di ammortamento e di diminuzione delle plusvalenza da alienazione degli immobili), nonché far emergere un maggior patrimonio netto, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite, senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio, utili anche in vista di una possibile vendita di un immobile non residenziale così rivalutato.
PARTE PRIMA: Le agevolazioni fiscali: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate.