Aree idonee, i requisiti “c-ter” prevalgono su “c-quater”

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Un'altra sentenza del Tar Toscana conferma questo principio, con riferimento ai criteri fissati dal D.lgs. 199/2021 (art. 20, comma 8 e relative lettere). Riepilogo e analisi della normativa.

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Per considerare idonea un’area alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (nelle more delle definizioni regionali) è sufficiente che si possano applicare i requisiti della lettera c-ter o della lettera c-quater (art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021). Inoltre, se l’impianto si trova contemporaneamente in zona idonea (c-ter) e in zona non idonea di esclusione (c-quater, […]

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