Con una recente risposta a un interpello sul Superbonus, le Entrate hanno chiarito un nuovo aspetto su come verificare la prevalente funzione residenziale di un condominio, necessaria per consentire a tutti i proprietari di detrarre le proprie spese per i lavori sulle parti comuni, precisando che anche le unità di categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga) devono essere conteggiate quando si misura la superficie complessiva di un edificio.
Nel caso specifico, un condominio intende realizzare una riqualificazione energetica, fruendo della maxi detrazione fiscale del 110%, con vari interventi trainanti (coibentazione) e trainati (come la sostituzione di serramenti, infissi e impianti termici nelle singole unità immobiliari).
Nel condominio è presente anche una centrale telefonica composta da una unità D/7 (uffici, magazzini) e una unità F/7.
Ricordiamo che per avere la prevalente funzione residenziale di un edificio, la superficie totale delle unità immobiliari residenziali deve superare il 50% della superficie complessiva del medesimo edificio condominiale. In questo caso, anche i proprietari e detentori di unità non residenziali possono accedere al Superbonus per i lavori sulle parti comuni.
Nella risposta poi si ricorda che (neretti nostri nelle citazioni) “ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9)”, senza però conteggiare “la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone”.
Secondo le Entrate “si ritiene che ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell’edificio, occorre considerare, nel calcolo della superficie complessiva dell’edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell’edificio medesimo, la cui destinazione d’uso è ben definita […] e certamente non residenziale”.
Di conseguenza, “l’istante dovrà tener conto anche dell’immobile in categoria F/7; solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, sia superiore al 50 percento della superficie complessiva dell’edificio stesso […] sarà possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali, censiti in catasto con categoria D/7 o F/7, che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni dell’edificio”.
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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it