Superbonus, nei lavori su immobili promiscui vale per metà delle spese sostenute

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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Per lavori di riqualificazione energetica su immobili residenziali promiscui, in parte adibiti ad attività professionali, il Superbonus 110% vale solamente per metà delle spese complessivamente sostenute.

Inoltre, il professionista proprietario del suddetto immobile può firmare in prima persona le certificazioni e asseverazioni che consentono di accedere alla maxi detrazione fiscale.

Questi i due chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una recente risposta, allegata in basso.

Il caso specifico riguarda una serie di lavori trainanti e trainati (cappotto termico, sostituzione della caldaia e degli infissi, adeguamenti antisismici) che un ingegnere intende eseguire sulla sua abitazione unifamiliare, al cui interno un vano è utilizzato come studio tecnico per lo svolgimento della sua attività professionale.

L’agenzia, in particolare, si legge nella risposta (corsivo e neretti), “ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento. Ne consegue che, nel caso prospettato, l’Istante […] possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute“.

Per quanto concerne la possibilità per l’ingegnere, proprietario dell’immobile, di sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti dell’Enea, dove si stabilisce che (corsivo nel testo originale): “L’asseverazione e l’attestato diprestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuitedalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale.

Infine, secondo l’Enea, si legge nel chiarimento delle Entrate, “riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’Ape, in accordo col medesimo DPR 75/2013″.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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