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Superbonus, interventi trainanti e fotovoltaico su edificio di nuova costruzione

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

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Per accedere al Superbonus, l’impianto fotovoltaico deve essere installato congiuntamente a un intervento trainante: non dà diritto alla detrazione fiscale del 110% se viene realizzato in un secondo momento e questo vale anche su edifici di nuova costruzione.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate in risposta (documento in basso) a un contribuente che vorrebbe mettere un impianto FV su un’abitazione ancora da realizzare, installandolo dopo che questa sarà ultimata e accatastata.

Come chiarito dalla circolare 24/E del 2020, la detrazione al 110% si applica di norma solo per interventi su unità immobiliari “esistenti”, cioè già accatastate, ma fa eccezione l’installazione di fotovoltaico e sistemi di accumulo, che è ammessa allo sgravio anche per edifici di nuova costruzione.

Anche nel caso di edifici di nuova costruzione – precisa però l’Agenzia – l’istallazione dell’impianto FV deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” dei commi 1 e 4 del noto articolo 119 del dl 34/2020, cioè i lavori di efficienza energetica o antisismici. In questa ipotesi, non essendo l’edificio già esistente, solo il fotovoltaico avrà diritto al Superbonus e non gli interventi trainanti.

Nel caso al centro dell’interpello però – precisa la riposta del Fisco – considerato che l’impianto verrà installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione esterna, l’istante non può essere ammesso al Superbonus.

Per poter accedere alla maxi-detrazione per il solo F – spiega l’Agenzia – l’istallazione dell’impianto deve essere eseguita congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato devono essere ricomprese tra data di inizio e dalla data di fine dei lavori per gli interventi trainanti.

È ammissibile all’incentivo, si precisa, l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di rinnovabili sui nuovi edifici (art. 11 del 28/2011), ovviamente nel rispetto dei vincoli di spesa del Superbonus per il Fv (al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).

Anche nel caso del fotovoltaico quale intervento trainato, si ricorda, è poi necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica; nel caso in cui la classe energetica dell’edificio è già tra le due più efficienti (A3 o A4) è però sufficiente che nella situazione post intervento si raggiunga la classe energetica A4.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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