Superbonus: ecco perché con questi costi massimi ammissibili si affossa il meccanismo

Nella bozza del decreto ci potrebbe essere la pietra tombale sul decreto "Rilancio". I costi massimi ammissibili per ciascuna tecnologia sono sbagliati e contraddittori, in particolare per due interventi chiave del meccanismo: l'isolamento a cappotto e le pompe di calore.

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In tanti anni di carriera nel settore non ricordo un provvedimento di incentivazione delle energie rinnovabili o del risparmio energetico tanto atteso quanto il superbonus.

I media negli ultimi due mesi ci hanno incessantemente spiegato che l’incentivo prevede:

  • una detrazione pari al 110% delle spese eleggibili per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici;
  • limiti di spesa generosi per singola unità abitativa, in particolare pari a 60.000 € per l’isolamento a cappotto e 30.000 € per le pompe di calore;
  • lo sconto in fattura per la realizzazione delle opere;
  • la possibilità di cedere il credito a banche e intermediari finanziari.

Il messaggio trasmesso è in estrema sintesi: dal 1 luglio 2020 il proprietario può riqualificare il proprio edificio senza tirar fuori un euro perché la detrazione supera l’investimento, i limiti di spesa per singola unità sono generosi e se non ha capienza fiscale può cedere il credito persino con lo sconto in fattura. Fantastico!

Il cocktail è talmente esplosivo che ha svegliato tutta la stampa economica nazionale dando voce alle speranze concrete a tutto il settore dell’edilizia tramortito dal coronavirus che ha visto nel superbonus un’occasione di rinascita.

Ma non solo il governo e Confindustria hanno visto con favore il decreto. Persino nel processo di conversione in legge del decreto sono stati presentati oltre 8.000 emendamenti di maggioranza e opposizione, tutti nel segno di un’espansione della portata del provvedimento: estensione temporale al 2022, allargamento alle seconde case e agli alberghi, potenziamento dei massimali di spesa per unità abitativa, estensione del bonus all’imprese, eccetera.

Peccato che non si possa partire il 1 luglio a causa della mancata pubblicazione del decreto ministeriale che deve stabilire i requisiti minimi delle tecnologie e della circolare dell’Agenzia delle Entrate che precisi le modalità di cessione del credito dello sconto in fattura, strumenti importanti che dovranno definire i dettagli di funzionamento del meccanismo, ma che certo non potranno cambiare l’impostazione e la portata del meccanismo.

Tuttavia, ieri, mi sono imbattuto in una prima bozza del decreto con i requisiti minimi datato 1 giugno 2020 che, nel definire i dettagli di funzionamento del meccanismo, demolisce letteralmente la legge e il provvedimento, sterilizzando di fatto la portata del programma e annullando i benefici effettivi sul mercato.

La pietra tombale sul decreto rilancio riguarda i costi massimi ammissibili per ciascuna tecnologia. In particolare, per i due interventi chiave del meccanismo: l’isolamento a cappotto e le pompe di calore, definendo i seguenti valori:

  • per coperture terrazze e pareti perimetrali:

  • per le pompe di calore:

I valori indicati in tabella sono inclusivi dell’Iva e di tutte le spese accessorie necessarie per la realizzazione dell’intervento. Quindi, ad esempio, per un isolamento a cappotto: opere provvisionali, rimozioni intonaci, isolamento, ripristini, adattamento degli altri elementi architettonici delle facciate resi necessari dal cappotto, ecc.

E per le pompe di calore: la sostituzione dei punti di emissione negli appartamenti, le nuove tubazioni, le opere edili collegati, i ripristini, ecc.

I prezzi indicati nella bozza del decreto sono sbagliati e contraddittori per due ragioni fondamentali:

1) Sono insufficienti per coprire i costi di progettazione, fornitura e posa in opera delle tecnologie.

Per poter consentire realizzazione degli interventi senza costi per il consumatore con la cessione del credito il prezzo ammissibile deve essere largamente superiore al costo perché oltre a remunerare la fornitura in opera delle tecnologie deve garantire la copertura dei costi finanziari, dei costi sostenuti dai general contractor coinvolti nella realizzazione degli interventi, oltre ovviamente all’utile di impresa che deve essere commisurato al rischio che il general contractor sostiene con l’anticipazione del lavoro e dei capitali.

2) Se applicati a un qualunque edificio medio italiano determinano prezzi per abitazione pari ad una frazione dei valori indicati nel decreto “Rilancio”.

E quindi viene spontanea una domanda: può un decreto ministeriale attuativo ribaltare il significato, lo spirito e la portata della legge che lo ha previsto?

Per spiegare il secondo punto facciamo un esempio:

Consideriamo un piccolo condominio in un edificio di 100 m² in pianta, alto 10 m con tre unità abitative di 100 m² ciascuna.

  • 100 m² di copertura
  • 100 m² di basamento
  • 400 m² di facciate di cui 60 m² di infissi (chiusure verticali trasparenti) e 340 m² di muratura (chiusure verticali opache)

Se il nostro piccolo condominio volesse realizzare un cappotto integrale su terrazza, basamento, e facciate dovrebbe agire su 540 m² di superficie (100 m² basamento + 100 m² di copertura + 340 m² di facciate in muratura).

  • Applicando i massimali del decreto Rilancio: potrebbe godere di un prezzo massimo eleggibile di 180.000 € (60.000×3).
  • Applicando i limiti della bozza di decreto: otterrebbe un massimo di 78.000 euro. Insufficienti per pagare i lavori, anche se intervenisse il condominio da solo senza finanza e senza cessione del credito.

Discorso del tutto analogo per le pompe di calore.

Con queste premesse nessuna impresa sarà disposta ad investire, il patrimonio edilizio resterà immutato e quella che poteva essere una vera occasione di “rilancio” naufragherà sui valori di una tabella dell’Allegato I del decreto in bozza.

Siamo di fronte ad un caso emblematico di schizofrenia di governo: con una mano lancia il programma più ambizioso di riqualificazione energetica di sempre, creando enormi aspettative rilanciate da tutti i media per mesi in modo assillante; con l’altra mano approva una tabella del decreto attuativo che azzera il meccanismo.

Per buona pace del risparmio energetico, delle rinnovabili, del settore edilizia in crisi causa Covid, dell’occupazione e delle politiche per il clima. In pratica un suicidio politico.

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