Superbonus in condominio, anche un edificio “separato” entra nel calcolo delle superfici residenziali/non residenziali

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate. Sintesi e documento allegato.

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Per calcolare il rapporto tra superfici residenziali e non residenziali all’interno di un condominio, ai fini del Superbonus, bisogna considerare tutti gli edifici che compongono il condominio stesso, anche se uno di questi edifici è del tutto autonomo per quanto riguarda l’accesso dall’esterno e il riscaldamento dei locali.

Questo, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle entrate in un recente interpello.

Nel caso specifico, un condominio formato da tre edifici intende realizzare diversi lavori trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%: coibentazione delle superfici e sostituzione dell’impianto termico, sostituzione di serramenti e infissi, installazione di impianti fotovoltaici.

Tuttavia, uno dei tre edifici è costituito da un immobile in categoria D6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), strutturalmente separato e con accesso autonomo, tramite un vano al piano terra di un altro edificio; inoltre, non ha servizi energetici in comune con gli altri edifici.

La domanda è se, per calcolare la prevalente superficie residenziale del condominio, si debba tenere conto anche di questo edificio strutturalmente separato.

La risposta breve è “sì”.

Difatti, si legge nella risposta (corsivo e neretti nostri), “la sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio”.

Ricordiamo che la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito il principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.

In sostanza, se la superficie complessiva degli immobili residenziali compresi nell’edificio condominiale è superiore al 50% del totale, è possibile ammettere al Superbonus anche chi possiede o detiene unità immobiliari non residenziali, e che sostiene spese per interventi sulle parti comuni di tale edificio.

Tuttavia, nel caso specifico, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici, “il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione, che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ‘trainati’ realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 eA/9)”.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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