Superbonus, cittadini non residenti e comodato: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia scioglie altri dubbi sull’accesso alle detrazioni fiscali per l’edilizia.

ADV
image_pdfimage_print

Si può usufruire del Superbonus anche se non si è residenti in Italia e non si pagano tasse nel paese, mentre, per chi è in comodato d’uso, l’accesso alle detrazioni fiscali per l’edilizia è possibile solo se il relativo contratto è registrato prima dell’avvio dei lavori.

Questi i due chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi dal suo organo ufficiale Fisco Oggi.

In una prima risposta, data a un italiano residente all’estero, che non è tassato in Italia, l’Agenzia conferma che anche il cittadino non residente, titolare di un reddito fondiario derivante dall’immobile in Italia, del quale risulta proprietario, ha accesso al Superbonus.

Mancando un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, si aggiunge, egli potrà richiedere l’agevolazione in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Altro dubbio cui le Entrate hanno risposto è quello del comodatario di un immobile, che chiedeva se potesse usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese.

La risposta data è negativa. La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – spiega l’Agenzia – spetta sì, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo, come il comodato, a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Tuttavia, per accedere all’agevolazione, il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione, o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, ma solo se questo è precedente l’inizio dei lavori.

Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione, si spiega rimandando alla circolare 28 del 2022.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×