Superbonus, per le case unifamiliari scadenze al 2022 anche per demolizioni e ricostruzioni

I chiarimenti del sottosegretario Freni in risposta a un'interrogazione. Per interventi plurimi lo stato avanzamento lavori al 30% va riferito alla pratica edilizia nel suo complesso.

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La scadenza del Superbonus per le case unifamiliari resta al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 se al 30 giugno dello stesso anno è stato completato il 30% dei lavori) anche per interventi di demolizione e ricostruzione.

E in caso di interventi plurimi sulle unità familiari, regolati da diversi bonus edilizi, la regola del 30% dello stato di avanzamento lavori al 30 giugno 2022 va riferita alla pratica edilizia nel suo complesso, considerando quindi tutti gli interventi (non solo quelli relativi al Superbonus).

Questi i principali dubbi sul Superbonus chiariti dal sottosegretario Federico Freni, nel rispondere a una interrogazione di Gian Mario Fragomeli (Pd) in commissione Finanze alla Camera.

Tra le varie domande poste da Fragomeli, tre si sono focalizzate sulla maxi detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio:

  • se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di demolizione e ricostruzione interessa anche gli edifici unifamiliari;
  • se, nel caso di interventi plurimi con differenti bonus edilizi, la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30% dei lavori sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo a quelli riguardanti il Superbonus);
  • se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria.

Sul primo punto, Freni ha chiarito che la proroga al 2025 del Superbonus con scadenze differenziate – 110% fino al 31 dicembre 2023, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025 – come previsto dalla legge di Bilancio 2022, vale solo per gli interventi su edifici condominiali e su edifici da 2-4 unità immobiliari posseduti da unico proprietario, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Tuttavia, le opere di demolizione e ricostruzione su edifici unifamiliari sono escluse da detta proroga; per tutti gli interventi su questi edifici, infatti, resta la scadenza del Superbonus al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 è stato effettuato almeno il 30% dei lavori (altrimenti il termine è 30 giugno 2022).

Sul secondo punto – come calcolare il 30% di avanzamento dei lavori con interventi plurimi su unità familiari, regolati da diversi bonus edilizi – Freni ha spiegato che la percentuale deve essere calcolata sul lavoro considerato nel suo complesso, non solamente sugli interventi che rientrano nel Superbonus.

Freni ha citato al riguardo i chiarimenti delle Entrate (Faq n. 3 del 2022), “secondo cui la predetta percentuale [30% di avanzamento lavori, ndr.] va commisurata all’intervento complessivamente considerato”, pertanto, si legge nella risposta del sottosegretario, “non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus”.

Infine, con riferimento alla richiesta di chiarire se la realizzazione dei lavori con il Superbonus “costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, il competente ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter […]”.

Difatti, detta norma stabilisce che “gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)” (neretti nostri).

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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