Superbonus 110%, quando si applica sugli ampliamenti da ricostruzione

Il chiarimento delle Entrate.

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Quando si fa una ristrutturazione edilizia con demolizione-ricostruzione del vecchio immobile e un suo ampliamento volumetrico, si può usare il Superbonus 110% anche per la parte ampliata, ma solo per quanto riguarda i lavori antisismici, mentre per i lavori di riqualificazione energetica il 110% si applica solamente alla parte esistente (ante-operam).

È uno dei chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia delle entrate in una recente risposta (link in basso), dove ha spiegato come applicare correttamente la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, a interventi di adeguamento sismico e di efficienza energetica che prevedono di demolire e ricostruire un edificio, ampliandolo rispetto al volume originario.

Pertanto il contribuente, ha precisato l’Agenzia, deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento). In alternativa, può farsi rilasciare dall’impresa o dal direttore dei lavori un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

Nella stessa risposta, le Entrate hanno anche spiegato che se si esegue un intervento antisismico con il Superbonus, la maxi detrazione del 110% si applica pure alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie per completare l’intervento, come rifacimento delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto elettrico e idraulico, si veda questo articolo.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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