Si può usare il Superbonus per installare un ascensore in un condominio (come intervento trainato dai lavori principali-trainanti), in favore di persone con ridotta capacità motoria allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, a prescindere dall’età dei singoli proprietari e inquilini, quindi a prescindere dalla presenza nell’edificio di persone di età superiore a 65 anni.
L’ha chiarito l’Agenzia delle entrate con una recente risposta.
Nel caso specifico, si intende eseguire la coibentazione termica delle pareti (intervento trainante) in un edificio di quattro unità immobiliari, e allo stesso tempo si intende installare un nuovo impianto di elevazione per il superamento delle barriere architettoniche.
Secondo l’Agenzia (corsivo e neretti nostri), “si ritiene che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, siano ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile”.
L’Agenzia ricorda poi che il massimale di spesa ammesso al Superbonus per questo tipo di intervento è pari a 96.000 euro, e che è possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura.
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