Serramenti, quando accedono al Superbonus e quando all’Ecobonus

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

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La sostituzione dei serramenti può essere incentivata con il Superbonus anche se si spostano e si cambiano dimensioni e numero degli infissi, ma la superficie finale complessiva deve essere minore o uguale a quella inizialmente esistente. Le finestre in più rispetto alla superficie pre-intervento possono comunque avere diritto alla detrazione fiscale del 50% prevista con l’Ecobonus.

Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in una recente risposta a un interpello (documento in basso).

A chiedere lumi alle Entrate è il proprietario di un immobile, che intende usufruire del Superbonus con la sostituzione dell’impianto termico come intervento trainante e la sostituzione dei serramenti come lavoro trainato.

Per una parte dei serramenti, precisa l’istante, si tratterà di mera sostituzione, in quanto non vi sarà alterazione della superficie e della geometria rispetto a quelli attuali, mentre con la sostituzione di altri due serramenti si amplierà la superficie totale. Si installeranno poi anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti, e si valuta la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti e l’installazione di un sistema oscurante.

Nella risposta, l’Agenzia spiega appunto che è possibile ottenere la detrazione del 110% per la sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, ma solo per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano cioè un aumento della superficie trasparente complessiva iniziale, aggiunge l’Agenzia, possono fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nella misura del 50% delle spese sostenute.

Le detrazioni, chiarisce poi la risposta, spettano anche per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Per questi elementi, nel caso in cui siano installati congiuntamente alla sostituzione del serramento, l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria, dunque nel caso in esame potranno accedere al Superbonus.

Se invece l’installazione è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, sono interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’Ecobonus (di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013).

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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