Mentre si stanno valutando criticità e opportunità del Superbonus del 110% e la relativa cessione del credito, dobbiamo ricordare ai cittadini e agli operatori che la cessione del credito o lo sconto in fattura riguarda anche le spese per ristrutturazioni edilizie e interventi energetici che continueranno a mantenere le “vecchie” detrazioni fiscali per come quelle del 50 o 65%.
Premesso quindi che sconto o cessione del credito non sono limitati agli interventi che godranno della nuova agevolazione del 110%, vediamo più nello specifico quali sono le spese e come devono essere applicati.
In base all’art. 121 del Decreto Rilancio (si veda la legge di conversione), credito di imposta e sconto in fattura si possono applicare alle spese sostenute negli anni 2020-2021 per molti interventi che in precedenza erano esclusi da queste due modalità.
Ecco quali (come da comma 2 dell’art.121 – “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali“):
- Recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50% – vedi scheda Agenzia Entrate);
- Efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici), ecc. (vedi scheda Agenzia Entrate);
- recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni) – vedi scheda Agenzia Entrate);
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);
- interventi coperti dal Sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni – vedi documento Agenzia Entrate);
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni)
Dunque, il comma 1 dell’art 121 permette a chi ha sostenuto queste spese (nel 2020 e 2021), per le quali si ha diritto alla detrazione sui redditi, di avere altre forme alternative di beneficio e cioè:
- un contributo come “sconto in fattura” fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto che viene anticipato dal fornitore, che poi avrà diritto di recuperarlo come credito di imposta con facoltà di cessione anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- una cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Con questo secondo punto si precisa che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti: non è pertanto prevista la possibilità di trasformare la detrazione in proprio credito d’imposta (utilizzabile anche per pagare le proprie imposte), ma il credito di imposta è possibile solo cederlo ad altri soggetti.
I crediti di imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (comma 3, art. 121), e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In pratica, c’è un’efficacia retroattiva per la cessione del credito, applicabile agli interventi che non hanno diritto al superbonus del 110%. Ad esempio, chi ha installato un impianto fotovoltaico all’inizio del 2020 con la detrazione fiscale del 50%, la può trasformare in un credito d’imposta cedibile a tutti, comprese le banche.
La compensazione – ripetiamo – dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni; dunque, in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’Ecobonus, e non 5 anni come per il Superbonus.
L’opzione di trasformazione in credito di imposta e cessione ad altri soggetti può essere esercitata in ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), con la precisazione che in merito agli interventi previsti dall’art 119 dello stesso decreto, ci possono essere solo 2 stati di avanzamento per ciascun intervento complessivo e ogni stato deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.
Altri due aspetti da segnalare:
- nel caso di trasformazione della detrazione in credito non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessorie di ammontare superiore a 1.500 euro;
- per esercitare l’opzione di trasformazione ci si può avvalere dei soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica.
Si è in attesa di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per tutto quanto stabilito dall’articolo 121, che andrà emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione (cioè entro il 18 agosto).