Sconto in fattura e Superbonus, come rimediare se manca l’asseverazione

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate su una fattura “scontata” senza che fosse certificata la conformità dei lavori.

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Cosa fare se la ditta che sta facendo dei lavori incentivati con detrazioni fiscali emette una fattura con sconto in fattura anche se i lavori cui si riferisce non sono ancora certificati?

Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate (interpello in basso), esprimendosi sul caso di una fattura emessa con sconto e per la quale dunque il committente doveva pagare zero, anche se il visto di conformità per i lavori fatturati non c’era, avendo poi i tecnici stabilito di certificare tutto a intervento concluso.

La fattura – spiegano dalle Entrate nella risposta – pur recando l’indicazione dello ”sconto” ­ quale modalità di pagamento del corrispettivo, ­ riporta correttamente l’imponibile e l’Iva ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello ”sconto”, sicché deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.

Il prestatore può comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto, ­ non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini dell’asseverazione ­ e rilevare il ”quantum” da saldare.

I committenti che si sono rivolti all’Agenzia per la fattura in oggetto, del 2021, potranno saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e, presentato il visto di conformità, procedere con la detrazione delle spese o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell’agevolazione (marzo 2023).

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