Scambio sul posto, tra due giorni prima scadenza

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Per chi vuole ancora aderire al meccanismo (domande entro il 26 settembre), gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio entro dopodomani, giovedì 29 maggio.

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Manca pochissimo alla prima scadenza per chi vuole ancora aderire allo Scambio sul posto (Ssp) per gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

È dopodomani, giovedì 29 maggio 2025: esclusivamente per gli impianti FV entrati in esercizio entro questa data, infatti, si potrà presentare una nuova richiesta al Gse per partecipare al meccanismo, entro il termine ultimo del 26 settembre 2025.

Lo ricorda Terna in una nota, richiamando i riferimenti normativi: la delibera Arera 78/2025/R/efr, in linea con quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.lgs. 199/2021.

Si ricorda, inoltre, come previsto dal decreto legge 181/23 e dalla delibera Arera 457/2024/R/efr, che le convenzioni non potranno più essere rinnovate una volta raggiunti i quindici anni dalla prima sottoscrizione dello Scambio sul posto.

Riproponiamo di seguito quanto abbiamo scritto a fine aprile sul tema (Fine dello Scambio sul posto: cosa cambia per chi ha un impianto fotovoltaico?).

Come detto, dal prossimo 26 settembre non sarà possibile sottoscrivere nuove connessioni legate a questo tipo di remunerazione.

Chi invece ha già un impianto in essere e un contratto quindicinale con il Gestore potrà goderne fino alla naturale scadenza, sapendo però che le convenzioni non potranno essere più rinnovate.

In alternativa allo Scambio sul posto, per la remunerazione dell’energia immessa si potrà presentare una richiesta di accesso al Ritiro dedicato (Rid). I due meccanismi hanno alcune differenze e prevedono anche diversi adempimenti dal punto di vista fiscale.

Il Ritiro dedicato

Nel regime di Ritiro dedicato, il Gse remunera l’elettricità immessa in rete (quella prodotta ma non autoconsumata) attraverso pagamenti con cadenza mensile. A differenza dello Scambio sul posto, nel Rid non avviene una compensazione tra energia immessa e prelevata: l’utente vende tutta l’energia in eccesso prodotta dal proprio impianto fotovoltaico e la paga normalmente quando la compra dalla rete.

Per le modalità di remunerazione l’utente può scegliere tra Prezzo minimo garantito (Pmg) e Prezzo zonale orario (Pzo), a seconda del proprio consumo di energia e dalle specifiche del proprio impianto fotovoltaico.

Il Pmg viene appunto “garantito” dal Gse a prescindere dall’andamento del mercato. Per il 2025 è stato fissato a 4,64 centesimi di euro per kWh. Si tratta di una soluzione che può risultare conveniente se non ci si vuole esporre alle fluttuazioni dei prezzi e si preferiscono guadagni più stabili e prevedibili.

Il Prezzo zonale orario cambia invece in base alla zona geografica e all’ora del giorno. Questo implica che se l’energia che si immette in rete viene venduta nelle ore in cui il prezzo è più alto, ci si attendono guadagni maggiori.

È una buona opzione per gli impianti che producono molta energia nelle ore in cui il prezzo di mercato è elevato. Tuttavia, il rischio è che il prezzo possa anche scendere, quindi l’andamento delle ore di mercato è imprevedibile.

Qual è la scelta migliore? Se l’impianto fotovoltaico produce molta elettricità che non si consuma direttamente e si preferisce la certezza di un prezzo stabile, il Pmg può essere la scelta migliore.

Se invece si intende monitorare i prezzi e si ritiene che il proprio impianto produca energia nelle ore con alti prezzi di mercato, il Pzo potrebbe offrire guadagni più elevati.

L’opzione Cer

Oltre al Rid, in alternativa allo Scambio sul posto i proprietari di impianti fotovoltaici possono valutare l’adesione a una Comunità energetica rinnovabile (Cer) condividendo l’energia prodotta e usufruendo eventualmente degli incentivi disposti dall’apposito decreto, ad esempio la tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente oppure il corrispettivo di valorizzazione.

Questo è possibile soltanto a determinate condizioni. È infatti necessario che l’impianto sia entrato in esercizio dopo la costituzione della Comunità energetica e non prima del 16 dicembre 2021. Per capire se è possibile aderire a una Cer già costituita è opportuno contattare i direttamente i promotori.

Ssp, Rid e dichiarazione dei redditi

Dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda lo Scambio sul posto l’importo da inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento è relativo alle sole eccedenze che nell’anno precedente siano state pagate tramite bonifico bancario oppure utilizzate per eventuali compensazioni a favore del Gse (come nel caso di costi amministrativi, conguagli negativi a debito dell’operatore o debiti derivanti da altri contratti nella titolarità dell’operatore).

Le eccedenze, chiariamo, sono i crediti eventualmente maturati dai titolari, quando la valorizzazione in euro dell’energia immessa in rete dall’impianto è maggiore del valore in euro dell’energia prelevata.

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2025, sarà il Gestore a comunicare in automatico all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati nel 2024 alle persone fisiche relativi alla loro liquidazione. Questi proventi costituiscono “redditi diversi”, cioè “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e sono automaticamente inseriti nella precompilata.

Per tutti gli altri titolari (diversi dalle persone fisiche) il sistema rimane lo stesso degli anni precedenti: dovranno dichiarare autonomamente il valore elaborato a partire dall’importo presente nel prospetto.

Il Ritiro dedicato, invece, si configura dal punto di vista fiscale come una vera e propria vendita di energia e quindi costituisce reddito, anche se non si esercita abitualmente attività commerciale. Pertanto, i proventi vanno dichiarati nel modello unico/730 con il codice 1, nel rigo D5 (quadro D “Altri redditi”).

Per chi presenta il modello “Redditi Persone fisiche”, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14 (colonna 2).

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