Ristrutturazioni con risparmio energetico: non comunicare all’Enea non fa perdere la detrazione fiscale

La comunicazione all’Enea è obbligatoria, ma non farla non implica la perdita del diritto alle detrazioni. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

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È obbligatorio trasmettere all’Enea, per via telematica, le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio che godono della detrazione fiscale al 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, in particolare su quelli che permettono un risparmio energetico o riguardano impianti a rinnovabili. Tuttavia, la mancata comunicazione all’ente non fa perdere il diritto all’incentivo.

A ribadirlo è l’Agenzia delle entrate in risposta al dubbio di un contribuente, tornando su quanto aveva già chiarito con la risoluzione 46/E del 2019.

L’obbligo – ricorda la risposta – è in vigore dal 1° gennaio 2018 ed è stato introdotto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017 e comprende gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (da non confondere con quelle per l’efficienza energetica del cosiddetto Ecobonus). Rientrano nella categoria, ad esempio, gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici domestici e di sistemi di accumulo abbinati, o l’installazione di condizionatori a pompe di calore.

Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi.

Ciononostante, dopo aver sentito e condiviso il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (vedi risoluzione 46/E dell’Agenzia delle entrate).

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