Riaprire i cantieri nell’emergenza coronavirus: come si può fare e con quali norme di sicurezza

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Una sintesi di tutti i passi da compiere per consentire la ripresa delle attività di cantiere. Un intervento di Patrizia Minardi, presidente di ACAER, Associazione Coordinatori Architetti Emilia Romagna.

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Da quanto emerge dall’analisi delle informazioni che via via ci pervengono da professionisti, aziende/imprese o committenti che richiedono chiarimenti alla nostra Associazione, notiamo come tutti invochino la ripartenza delle attività di cantiere, quando le stesse risultano sospese per volontà delle parti o per obblighi legislativi, così come previsto dal DPCM 22.03.2020 e dal Decreto MISE 25.03.2020, ma senza valutare tutte le implicazioni che questa ripartenza comporta.

Per questo motivo è opportuno fare un po’ di chiarezza. Attualmente la normativa di riferimento per la sospensione, il proseguimento e la ripresa delle attività di cantiere, oltre alla evidente applicazione generale del D.Lgs 81/08 e s.m.i., è la seguente:

  • DPCM 11 marzo 2020;
  • Contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi riportano quanto segue: “Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate”;
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili” pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;
  • DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
  • “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020 (vedi qui);
  • Decreto MISE 25 marzo 2020;
  • DPCM 01 aprile 2020.

Pertanto, analizzando quanto sopra indicato, potremo sinteticamente individuare qui di seguito le fasi che possono portare alla ripresa delle attività di cantiere:

  • Sospensione delle attività di cantiere con apposita documentazione sottoscritta da tutte le parti interessate (verbale);
  • Elaborazione adeguamento/aggiornamento Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);
  • Elaborazione e calcolo degli oneri aggiuntivi di sicurezza integrati nel PSC aggiornato da parte del CSE;
  • Verifica preliminare e contrattuale con il committente/responsabile dei lavori degli oneri aggiuntivi di sicurezza da riconoscere contrattualmente all’impresa affidataria principale (quale soggetto responsabile del cantiere);
  • Sottoscrizione per accettazione da parte del committente/responsabile dei lavori del documento di aggiornamento/adeguamento del PSC, corredato dal calcolo degli oneri della sicurezza;
  • Trasmissione dell’aggiornamento del PSC all’impresa affidataria principale, con obbligo di condivisione dello stesso documento con le imprese esecutrici subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi;
  • Elaborazione da parte dell’impresa affidataria principale e delle imprese esecutrici subappaltatrici di documentazione idonea attestante l’adozione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, da trasmettere al Committente/Responsabile dei lavori e al CSE;
  • Elaborazione da parte dell’impresa affidataria principale e delle imprese esecutrici subappaltatrici dell’aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e trasmissione degli stessi al CSE;
  • Validazione e accettazione formale da parte del CSE dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dall’impresa affidataria principale e delle imprese esecutrici subappaltatrici, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente;
  • Ripresa delle attività di cantiere mediante la sottoscrizione di apposita documentazione vincolante per le parti interessate.

Come si può ben notare, non sono poche le attività che devono essere effettuate in questo periodo, per consentire la riapertura o la ripresa delle attività di cantiere.

È importante sottolineare che tutte le imprese delle varie filiere e non solo le affidatarie principali debbano adeguare le proprie procedure di sicurezza.

Un altro aspetto che ci preme richiamare riguarda il diverso rapporto che si andrà a istaurare tra il Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei lavori, alla luce di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”.

Difatti, l’articolo 12 di tale protocollo è intitolato: “Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Si richiama, in particolare, l’ultimo capoverso dell’articolo che cita testualmente: “La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento”.

Consulta anche la raccolta di QualEnergia.it “Emergenza Covid-19

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