Pompe di calore: detrazioni fiscali e incentivi in vigore nel 2023

Breve guida per orientarsi fra le molteplici agevolazioni di cui possono godere le pompe di calore a seconda del tipo di intervento.

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Quali sono le agevolazioni attualmente disponibili per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore, sia per il riscaldamento che il raffrescamento?

Vediamo in sintesi le varie forme di incentivazione disponibili, indicando in via preliminare i tipi di apparecchi interessati, quali programmi di agevolazione li coprono e le scadenze. Sarà possibile trovare informazioni di dettaglio nei siti delle maggiori istituzioni di settore, fra cui il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), l’Agenzia delle Entrate ed Enea.

Programmi, apparecchiature e destinatari

Le agevolazioni prese in considerazioni sono quelle vigenti in ambito nazionale e sono: Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa, Bonus mobili e Conto Termico e riguardano i seguenti tipi di pompa di calore:

  • aria-acqua
  • acqua-acqua
  • aria-aria
  • geotermiche
  • sistemi ibridi composti da pompa di calore e altro generatore idoneo

Specificheremo meglio i destinatari nella descrizione delle singole agevolazioni, ma, in linea di massima, l’Ecobonus e il Conto termico sono i programmi rivolti alla platea più ampia, comprendente privati, aziende e amministrazioni pubbliche, mentre gli altri programmi sono orientati principalmente o esclusivamente a privati e famiglie.

Le agevolazioni prendono solitamente la forma delle detrazioni fiscali.

Il Conto termico è l’unico caso in cui si può parlare di “incentivi” nell’accezione di denaro effettivamente versato dallo Stato a favore di chi effettua gli interventi.

Scadenze

Il governo, negli ultimi aggiornamenti circa i vari bonus legati all’edilizia, ha anche individuato nuove scadenze, fatte salve ulteriori proroghe future, solitamente concesse finora. Ricapitolando, i termini sono attualmente i seguenti:

  • Superbonus per case unifamiliari: già terminato a fine 2022 (vedere sotto alcune eccezioni);
  • Superbonus per condomini: proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari ed enti del terzo settore: 110% fino al 31 dicembre 2023 (vedere sotto i dettagli), 70% fino a fine 2024 e 65% fino a fine 2025;
  • Ecobonus 65%: fino al 31 dicembre 2024;
  • Bonus casa (ristrutturazione) 50%: fino al 31 dicembre 2024;
  • Bonus mobili: fino al 31 dicembre 2024;
  • Conto termico non ha un limite temporale prefissato, ma un tetto per i finanziamenti, che ammonta a 900 milioni di euro l’anno, di cui 200 destinati alle amministrazioni pubbliche. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa annua, il Gse non accetterà ulteriori richieste di incentivo, fatti salvi gli aggiornamenti periodici della misura previsti dal decreto istitutivo.

Superbonus 110% (90%)

Quali apparecchi?

  • Sistemi con pompa di calore ad alta efficienza per la climatizzazione invernale, installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Per usufruirne è necessario che l’edificio su cui si effettua l’intervento realizzi, anche tramite altre misure, un doppio salto di classe energetica, da comprovare attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (Ape) eseguito prima e dopo l’intervento.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef un massimo del 110% della spesa sostenuta (vedere più sotto per maggiori dettagli), tramite quote di pari importo spalmate su 5 anni. Con l’approvazione del Decreto legge Pnrr, al momento non è più possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, che rimangono possibili solo per gli interventi già in essere. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il Conto termico.

Per chi e per quali edifici?

  • Per persone fisiche, enti case popolari e onlus varie su interventi in edifici residenziali esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.
  • In linea generale, dal 2023 la detrazione del Superbonus scenderà al 90%, ma con alcune eccezioni.

Aliquota del 110%

Per i condomìni, l’aliquota potrà rimanere al 110% a condizione che:

  • l’assemblea abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), che funge da titolo abilitativo, sia presentata entro il 31 dicembre 2022
  • l’assemblea abbia deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia presentata entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici fino a quattro unità immobiliari, il Superbonus continuerà ad avere un’aliquota al 110% a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici unifamiliari, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 marzo 2023 a condizione che:

  • al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento

Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% nel 2023 a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2025, a condizione che:

  • possiedano immobili in categoria B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) oppure D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.

Per gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, l’aliquota resterà al 110% a condizione che:

  • le spese siano effettuate entro il 30 giugno 2023
  • le spese siano effettuate entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori.

Nei Comuni situati nei crateri dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. In tutti gli altri casi, si passerà per il 2023 direttamente ad un’aliquota del 90%, che calerà negli anni successivi.

Aliquota al 90%

Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’aliquota del Superbonus sarà al 90% fino al 31 dicembre 2023 (per poi scendere progressivamente con il decalage accennato sopra), a condizione che:

  • gli immobili siano classificati come prima casa
  • il “reddito di riferimento” familiare non superi 15.000 euro, cifra che potrà essere maggiore in base al quoziente applicabile a seconda del numero di componenti della famiglia.

Contributo per i redditi bassi

È previsto un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, che erogherà contributi ai soggetti con reddito fino a 15.000 euro per la realizzazione di interventi:

  • in condominio
  • sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa.

Tale contributo è volto a compensare la riduzione dell’aliquota detraibile e il suo funzionamento sarà definito da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia.

Ecobonus del 65%

Quali apparecchi?

  • Sistemi di climatizzazione con pompa di calore ad alta efficienza che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento, installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires il 65% della spesa sostenuta, tramite quote di pari importo spalmate su 10 anni. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il Conto termico. Sono detraibili tutte le spese che riguardano i lavori, anche quelle amministrative e per la stesura del progetto. Il limite di spesa detraibile è pari a 30.000 euro (65% di 46.154 euro).

Per chi e per quali edifici?

  • Per persone fisiche, aziende ed enti pubblici che non svolgono attività commerciale, per interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.

Detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie

Quali apparecchi?

  • Sistemi di climatizzazione con pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché l’apparecchio (come la maggior parte dei modelli sul mercato) sia finalizzato al risparmio energetico.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef il 50% della spesa sostenuta, tramite quote di pari importo spalmate su 10 anni, fino a un massimo di 96.000 euro per edificio. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative.

Per chi e per quali edifici?

  • Per chi paga l’Irpef, quindi solo per le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese; si può sfruttare l’agevolazione solo per interventi su unità immobiliari residenziali.

Bonus mobili

Per quali apparecchi?

  • Condizionatori/climatizzatori con etichetta energetica A+ o superiore installati dopo una ristrutturazione edilizia.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef il 50% della spesa sostenuta, tramite quote di pari importo spalmate su 10 anni, per un importo massimo di 10.000 euro per il 2022, 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024, per ogni unità immobiliare ristrutturata. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi.

Per chi e per quali edifici?

  • Solo per persone fisiche e edifici residenziali. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari. È necessario effettuare una manutenzione straordinaria, cioè una ristrutturazione contestuale dell’edificio in cui si installa il condizionatore e la data d’inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese da detrarre.

Il conto termico 2.0

Per quali apparecchi?

  • Sistemi di climatizzazione a pompa di calore con coefficienti di prestazione (Cop) compresi fra almeno 3,9 e 5,1 a seconda del tipo di pompa di calore, che devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente.

Come funziona?

  • Il Conto Energia Termico prevede un incentivo massimo del 65% per la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione con nuovi sistemi a pompa di calore, anche ibridi. L’incentivo è sempre erogato in due anni per le macchine fino a 35 kW di potenza e in 5 per quelle più grandi fino a 2.000 kW, ma la rata è unica per le Pubbliche amministrazioni e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali. Inoltre, esiste un catalogo con gli apparecchi domestici idonei: chi acquista un prodotto da questa lista può ottenere l’incentivo attraverso una procedura semplificata e semi-automatica.
  • Il valore della somma erogata dipende da vari fattori, tra cui le prestazioni della macchina e la zona climatica di installazione. Il Gse ha reso disponibile online la nuova piattaforma “Interventi e Simulatori” per calcolare i benefici prodotti da interventi di riqualificazione energetica.

Per chi?

  • Sia per privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che per la pubblica amministrazione.

L’Iva agevolata

In quanto “bene significativo”, la pompa di calore può godere dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Questa però si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione (compreso il costo dell’installazione) e quello dei beni stessi.

Ad esempio: se il costo totale dell’intervento è 5.300 euro, di cui 2.300 per prestazione lavorativa e 3.000 per il costo della pompa di calore e dei materiali, l’Iva al 10% si applica solo su 2.300 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (5.300-3.000 = 2.300), mentre sul valore residuo rispetto al costo dei materiali (700 €) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

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