Ok al Superbonus quando l’immobile ha un accesso autonomo da terreno in comproprietà

Il chiarimento delle Entrate.

ADV
image_pdfimage_print

Porte aperte al Superbonus se si fanno interventi di riqualificazione energetica su un immobile funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in varie unità immobiliari.

Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate in una recente risposta (link in basso). Nel caso specifico, l’istante evidenzia che la singola unità, di sua proprietà, è funzionalmente indipendente in quanto dotata di diversi impianti completamente autonomi (gas, acqua, elettrico, riscaldamento, raffrescamento) e di una pertinenza esclusiva, un giardino recintato, con accesso autonomo ed esclusivo sulla pubblica via tramite cancello pedonale.

Il giardino, che consente l’accesso autonomo per ogni abitazione, anche se recintato e dotato di cancello pedonale, insiste su un terreno in comproprietà (condominiale), gravato di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare.

L’Agenzia, si spiega sull’organo ufficiale delle Entrate Fisco Oggi in riferimento a questo caso, nel ripercorrere la normativa che consente la fruizione del Superbonus, si sofferma sul concetto di accesso autonomo ai sensi dell’art. 119 comma 1-bis del decreto Rilancio (il comma 1-bis è stato inserito in sede di conversione in legge), dove per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

A seguito di tale modifica normativa, precisa l’Agenzia, si può ritenere che un’unità immobiliare abbia accesso autonomo dall’esterno qualora, ad esempio, all’immobile si accede direttamente da strada pubblica, privata o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili, che affaccia su strada o da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.

L’accesso autonomo, inoltre, può considerarsi soddisfatto anche se all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×