Ok al Superbonus per demolire un condominio minimo con fusione delle unità immobiliari

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con progressiva riduzione delle aliquote. Il chiarimento delle Entrate.

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Si può usare il Superbonus anche per demolire e ricostruire un condominio minimo, accorpando le unità immobiliari preesitenti.

E la maxi detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, sia pure con una progressiva riduzione delle aliquote.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dalla Agenzia delle entrate a un recente interpello (link in basso).

Nel caso specifico, si parla di un cosiddetto “condominio minimo” composto da due unità immobiliari in categoria A/4 con due diversi proprietari (due coniugi), che sarà demolito e ricostruito.

Al termine dei lavori, le unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.

Nella risposta, si cita la circolare 30/E del 2020 per chiarire che, anche ai fini del Superbonus (neretti nostri nelle citazioni) “va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione”.

È anche menzionata la legge di Bilancio 2022 che, tra le altre cose, ha sostituito il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio “il quale prevede termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse al Superbonus”.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio “il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione”, che è pari al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per poi scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

In sostanza, evidenziano le Entrate, considerato che “all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio […] la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025”.

La risposta infine sottolinea due punti:

  • come chiarito con la circolare 24/E del 2020, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” e “trainati” elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono;
  • ai fini dell’applicazione della detrazione è necessario che gli interventi siano effettivamente completati.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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