No al Superbonus per lavori su parti comuni di immobili distintamente accatastati

Il chiarimento delle Entrate.

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Come applicare le detrazioni fiscali in edilizia quando si fanno lavori che comportano l’accorpamento di due unità immobiliari?

L’Agenzia delle entrate ha chiarito diversi aspetti con una recente risposta a un’istanza di interpello (link in basso).

Nel caso specifico, si legge su Fisco Oggi (la rivista online della stessa agenzia), l’istante ha chiesto se poteva utilizzare il Superbonus per lavori di ristrutturazione antisismica e di installazione di un impianto fotovoltaico da eseguire su due unità immobiliari accatastate C/2, funzionalmente autonome, ciascuna con un proprio accesso indipendente, che al termine dei lavori saranno destinate all’uso abitativo.

L’istante, inoltre, ha chiesto se il limite di spesa di 10.000 euro ai fini del bonus mobili possa valere per ciascuna delle due unità immobiliari censite autonomamente in catasto all’inizio dei lavori e se, per gli interventi di riqualificazione energetica ai fini dell’Ecobonus, siano da considerare anche le spese per l’isolamento termico dell’immobile privo di impianto di riscaldamento preesistente.

L’Agenzia, riassume Fisco Oggi, ricorda in linea generale che nelle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica abitazione, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.

In sostanza, dal momento che il lavoro interessa le parti strutturali delle fondazioni, dei solai, delle murature perimetrali dell’edificio terra/cielo e il tetto, quindi in definitiva le “parti comuni” delle due unità distintamente accatastate alla data di inizio lavori, le relative spese non sono ammesse al Superbonus.

Non possono, inoltre, precisa Fisco Oggi, accedere al Superbonus 110% neanche le spese sostenute per l’impianto fotovoltaico, dovendo tale installazione essere realizzata congiuntamente a un intervento trainante. Tali spese potranno fruire della detrazione per le ristrutturazioni (articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir).

Via libera, invece, al Sismabonus “normale” per gli interventi antisismici, considerato che tale agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le parti comuni “in senso oggettivo”, riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio.

Per quanto riguarda l’Ecobonus, non potrà essere utilizzato dall’istante in quanto l’agevolazione per le spese relative all’isolamento delle superfici disperdenti opache verticali, orizzontali ed inclinate dell’edificio, spetta a condizione che gli immobili abbiano un impianto di riscaldamento, requisito che nel caso in esame non sussiste.

Infine, in tema di bonus mobili, che spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus, il limite di spesa va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori, per cui l’istante potrà fruire di uno sconto complessivo pari a 20.000 euro.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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