Fino al 31 dicembre 2019 è detraibile del 65% la spesa, sostenuta tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che comportino un risparmio di energia primaria maggiore o uguale al 20%.
Per questo l’Enea ha aggiornato il relativo vademecum, che alleghiamo in basso.
Possono accedere alla detrazione, ricorda l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito.
Per quali edifici:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono inoltre essere dotati di impianto termico, come definito dalla FAQ Enea n.9D.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
- deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- per impianti di potenza termica utile complessiva > 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
- Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l’esercizio degli impianti di micro- cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.
Spese agevolabili
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche edelettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;
- interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché delladocumentazione tecnica necessaria.
Documentazione da trasmettere all’Enea
- “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativoall’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla finedei lavori, come da collaudo delle opere.