Le tante criticità del provvedimento “Sostegni ter”

Il decreto legge n. 4/2022 presenta non pochi profili di criticità e dubbi sulla sua legittimità che l'avvocato Andrea Sticchi Damiani evidenzia in una breve nota.

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Il decreto-legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter) ha introdotto, come noto, alcune misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica.

Le misure approvate consistono in:

(i) un abbattimento delle aliquote per determinate categorie di utenza (art. 14);

(ii) un credito di imposta in favore delle imprese energivore (art. 15);

(iii) un intervento compensativo a carico dei proprietari di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 16).

In particolare, l’art. 16, comma 1, del decreto individua il perimetro degli impianti interessati dall’intervento, ossia:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti (sempre di potenza superiore a 20 kW) fotovoltaici, idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici che non accedono ai meccanismi di incentivazione.

Una delle principali sorprese della versione definitiva del decreto è che sono stati assoggettati a meccanismi di compensazione tutti gli impianti fotovoltaici, incentivati e no.

Tutti questi impianti sono soggetti a un meccanismo di compensazione applicabile per l’anno 2022.

La disposizione in questione richiede il calcolo di due valori:

  1. un prezzo zonale medio dalla data di entrata in esercizio e fino al 31 dicembre 2020;
  2. il prezzo zonale orario di mercato.

Nel caso in cui la differenza tra i valori sub a e b sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; se la differenza è negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

La ratio dell’intervento risiederebbe nel colpire gli extra-profitti (da qui le esclusioni del comma 5) generati dall’aumento del costo dell’energia elettrica, prendendo come riferimento la media del prezzo a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e fino al 2020.

Criticità del provvedimento

Si tratta di un intervento normativo che – sebbene volto a rimediare a una problematica (l’aumento del prezzo dell’energia) assolutamente meritevole di tutela – presenta non pochi profili di criticità (vedi anche le critiche delle associazioni di categoria, ambientaliste, dei consumatori e dei produttori di energia rinnovabile, ndr).

Anzitutto, non è dato comprendere il motivo per cui il Governo abbia deciso di chiedere un contributo soltanto agli operatori titolari di impianti da fonti rinnovabili e non anche ai titolari di impianti inquinanti o di impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo.

Altro elemento che desta perplessità è la decisione di assoggettare a prelievo tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche non incentivati, così ingenerando sfiducia negli investitori con il serio rischio di non centrare gli obiettivi previsti a livello euro-unitario di riduzione delle emissioni, nonché quelli previsti dal PNRR ai fini dell’ottenimento dei fondi UE.

Da ultimo, occorrerà valutare attentamente la legittimità dell’intervento con cui lo Stato – in distonia con i principi euro-unitari e costituzionali di riferimento – ha sostanzialmente fissato un prezzo calmierato dell’energia così regolando un mercato liberalizzato.

In questa prospettiva, peraltro, si trovano a essere incisi dai poteri del GSE anche operatori economici che non fruiscono, per propria scelta, di alcun incentivo, così trovandosi a essere oggetto di regolazione pur avendo optato per una soluzione di completo libero mercato.

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