Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre è stata pubblicata la legge di conversione del decreto Aiuti ter, il n. 144 del 2022 (link in basso), che contiene le ultime misure approvate dal governo Draghi contro il caro energia, tra cui estensione e potenziamento dei crediti di imposta per le industrie con elevati consumi energetici, proroga del taglio delle accise sui carburanti, interventi per la liquidità delle imprese.
Il decreto, ricordiamo, era stato approvato a settembre dal Consiglio dei ministri.
In attesa del decreto Aiuti quater – su cui sta ancora lavorando il governo Meloni e che avrà diverse novità anche per il Superbonus – vediamo di seguito il riepilogo delle misure più importanti in tema di energia del decreto Aiuti ter.
Innanzi tutto, vengono prorogati a ottobre e novembre 2022 i crediti di imposta per elettricità e gas alle imprese (art. 2), portandoli dal 25% al 40% delle spese sostenute per gli acquisti di energia elettrica e gas, da parte delle aziende a forte consumo energetico.
Anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, potranno beneficiare del medesimo credito del 40%, per usi diversi da quelli termoelettrici.
Previsto anche un credito di imposta del 30% per le spese elettriche, riconosciuto alle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle aziende a forte consumo di energia elettrica.
Si prevede poi che le imprese in difficoltà per il caro bollette potranno ottenere garanzie gratuite da Sace, relativamente ai finanziamenti bancari concessi al tasso più basso (in linea con il Btp) per il pagamento delle fatture energetiche (art. 3).
In tema di carburanti (art. 4), sono prorogati i tagli fiscali su gasolio, benzina, gpl e metano fino al 18 novembre 2022.
Sul fronte della nuova capacità di rigassificazione (art. 9), il provvedimento aggiunge un articolo (14-bis) al dl 50/2022, secondo cui (corsivo e neretti nostri) “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”.
Inoltre, in tema di extra-profitti delle rinnovabili (art. 42), ai sensi del decreto 4/2022 (art. 15-bis), si prevede che i relativi proventi (corsivo e neretti nostri) “sono versati dal Gse entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.739 milioni di euro”.