Fotovoltaico sul tetto del condominio: l’ok dell’assemblea non è indispensabile

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Una sentenza del Tar ricorda quando l’assemblea condominiale non può negare il permesso di realizzare un impianto a rinnovabili negli spazi comuni.

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Il codice civile permette di installare impianti a rinnovabili al servizio del proprio appartamento anche sulle superfici comuni del condominio.

Ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio. Quindi l’assemblea non può negare il permesso a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni.

A ribadirlo è Tar Lazio in una sentenza che accoglie il ricorso di un privato contro la revoca degli incentivi disposta nel 2014 dal Gse, riguardo a un impianto FV a Cuneo, in quanto, secondo il Gestore “il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale”.

La sentenza del Tar

Nell’accogliere il ricorso, i giudici citano appunto l’articolo 1122 bis c.c. aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220 e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati.

Questo, si legge nella sentenza consente espressamente ad ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”.

L’assemblea, prosegue il Tar, non può negare il permesso ad installare un impianto Fer a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.

In assenza di tale elemento ostativo, non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell’assemblea – per installare l’impianto fotovoltaico.

Come muoversi in assemblea

Avevamo spiegato in un articolo precedente le procedure per realizzare un impianto fotovoltaico in condominio e perché è una scelta economicamente conveniente. Per ricordare la parte relativa all’assemblea di condominio, solo un regolamento di condominio, approvato all’unanimità, può impedire un uso del genere dell’area comune, mentre una delibera assembleare approvata a maggioranza non avrebbe alcun potere in merito.

Se per installare l’impianto è necessario modificare una parte comune del condominio, il singolo deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto specifico della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi (art. 1122 bis c.c.). L’assemblea può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o imporre delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.

Tale delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea, su richiesta dell’interessato, può anche provvedere a ripartire l’uso della superficie comune interessata nel rispetto delle diverse forme di utilizzo previste dal regolamento del condominio, di fatto per realizzare su spazi comuni l’impianto di un singolo condomino spesso si deve passare per questa strada, che richiede l’assenso della maggioranza e di due terzi del valore dello stabile, dato che la superficie meglio esposta sovente non è ripartita, come nel caso di un tetto a falda.

Quando l’impianto è condominiale

Più semplice è installare un impianto di proprietà del condominio: in questo caso la norma di riferimento del codice civile è l’art. 1120, che è dedicato alle innovazioni tra le quali sono comprese anche quelle “per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio“.

La proposta per l’impianto fotovoltaico per il condominio può essere avanzata anche da un solo condomino. In questo caso l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta del singolo che deve avere cura di indicare in essa anche le modalità con le quali le opere devono essere realizzate. La delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

In questo caso i condomini contrari non devono sostenere la spesa, ma non possono beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni, cioè del risparmio in bolletta e degli eventuali incentivi. I costi saranno quindi ripartiti tra coloro che hanno dato il consenso all’installazione dell’impianto, e questi potranno usufruire anche delle detrazioni fiscali.

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