DL Rilancio: come funzionano i tax credit per sicurezza sul lavoro e affitti

CATEGORIE:

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

ADV
image_pdfimage_print

Continuano a susseguirsi chiarimenti e approfondimenti sul DL Rilancio, a cui abbiamo dedicato diversi interventi su queste pagine.

Sull’argomento torna ancora l’Agenzia delle entrate, che ha iniziato a pubblicare sul suo sito Fisco Oggi delle pillole dedicate a questo Decreto. Le prime due sono dedicate al tax credit per lavorare in salute e al credito d’imposta per le locazioni. Le riportiamo di seguito.

Tax credit per lavorare in salute

C’è un’evidente linea di continuità tra i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle regole anti Covid-19 e la sanificazione degli stessi. Il secondo, già introdotto dal “Cura Italia”, ora esteso e rinforzato dal Dl “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020) è, in un certo senso, subordinato al primo. Vediamoli.

Il bonus sanificazione rivisitato

Con l’articolo 125, il legislatore ha ripreso il credito d’imposta previsto inizialmente in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano la bonifica dei propri ambienti e strumenti di lavoro, dall’articolo 64 (ora abrogato) del decreto “Cura Italia” – allargato poi anche agli oneri sostenuti nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione personale dei lavoratori dall’articolo 30 (anch’esso cancellato) del Dl “Liquidità” – e lo ha rimodellato.

Lo sconto fiscale fissato, in prima battuta, al 50% delle spese sopportate quest’anno, con il Dl “Rilancio” passa, infatti, al 60% e, se prima l’asticella del tetto massimo su cui applicarlo si era fermata a 20mila euro, ora si innalza fino a 60mila euro per ciascun beneficiario.

Ma che tipo di spese? Sono quelle sostenute per l’acquisto di:

  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi  di  protezione  individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • strumenti idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, con incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta o in compensazione tramite F24, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Per essere operativa, l’agevolazione attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità di fruizione, tenendo d’occhio il limite di spesa.

Ed è solo l’inizio, il Dl “Rilancio”, infatti, è intervenuto su molteplici aspetti del bonus in argomento, anche sul fronte soggettivo.

Oltre allo spostamento verso l’alto dei limiti che circoscrivono l’agevolazione, il comma 1 dell’articolo 125, amplia la platea dei possibili beneficiari, vale a dire agli operatori con attività aperte al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, negozi, e così via, aggiunge gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per questo beneficio, in origine, erano stati stanziati 50 milioni di euro. Con il “Rilancio” passano a 200 milioni.

Il nuovo bonus per l’adeguamento dei luoghi di lavoro

Che senso ha sanificare un ambiente che non ha i requisiti essenziali per accogliere clienti in tempi di coronavirus? Ed ecco che spunta un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento, anche strutturale, dei luoghi di lavoro.

Con l’articolo 120, il Dl “Rilancio” inaugura una nuova agevolazione sempre dedicata agli stessi destinatari (imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e alti enti privati con attività aperte al pubblico), ma concentrata su un’altra tipologia di interventi, quelli relativi all’adeguamento dei luoghi di lavoro nel rispetto delle prescrizioni tese a contenere il contagio epidemiologico.

Si tratta degli interventi edilizi necessari al rifacimento delle aree comuni (ingressi, spogliatoi, mense, spazi medici, eccetera) e anche all’acquisto di arredi di sicurezza, di strumenti e tecnologie innovativi e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Elenchi più dettagliati di ulteriori spese ammissibili o beneficiari saranno eventualmente predisposti da uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto del limite di spesa che, per questa misura, è stato fissato a 2 miliardi.

La misura del credito d’imposta, come per la sanificazione, è fissata al 60% delle spese sostenute nel 2020, ma in questo caso, il limite agevolabile sale a 80mila euro. Il credito d’imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, e comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite F24. Nel giro di trenta giorni, dall’entrata in vigore del Dl n. 34/2020, un provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilirà le modalità per il monitoraggio sull’utilizzo del credito.

Una disposizione in comune

Il decreto in argomento, all’articolo 122, fornisce un elenco dei crediti d’imposta, e tra questi anche quelli sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro, per i quali è consentita, fino al 31 dicembre 2021, la cessione, anche parziale, a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La quota di credito non utilizzata nel 2021 non può essere traghettata agli anni successivi e neanche rimborsata. Anche questa norma attende le regole operative, che arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Sull’Iva

L’articolo 124, infine, cancella l’Iva sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di beni utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus. Tra questi, oltre alle strumentazioni medico ospedaliere salvavita (ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, eccetera) anche le mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3 e gli articoli di abbigliamento protettivo, come guanti, visiere, calzari, nonché la strumentazione per diagnostica per Covid-19 (tamponi per analisi cliniche, provette, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo e così via).

Dal 2021, invece, l’imposta tornerà con l’aliquota ridotta al 5%.

Credito d’imposta locazioni

L’articolo 28 del DL Rilancio introduce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda.

La disposizione prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo.

Diversamente, per i contratti di affitto d’azienda e per i contratti aventi ad oggetto servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica, la misura del credito d’imposta si riduce al 30% del canone dovuto.

Per le strutture alberghiere, in relazione alle quali l’effetto negativo delle misure di prevenzione e contenimento è stato ancora più stringente, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

La misura del credito è commisurata all’importo versato per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

L’agevolazione non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia”.

Per quanto riguarda le attività economiche, il credito può essere fruito a condizione che il conduttore abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale condizione non opera per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore, e per gli enti religiosi riconosciuti civilmente ai quali il credito è concesso senza particolari vincoli.

Il credito è riconosciuto a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In alternativa il credito può essere utilizzato in compensazione, ma solo in un momento successivo al pagamento del canone.

Al fine di consentire un più rapido utilizzo delle misure introdotte con il decreto “Rilancio”, l’articolo 122 prevede che fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.

I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità previste per il cedente, eventualmente anche mediante fruizione dello stesso in compensazione. Alle disposizioni in commento non si applicano i limiti previsti dalla legge con riferimento agli istituti previsti in materia di compensazione orizzontale e verticale.

L’eventuale cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni in merito al controllo sulla effettiva spettanza del credito d’imposta, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari.

I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Nei prossimi giorni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verranno definite le modalità attuative della presente disposizione.

ADV
×