Bonus pubblicità: le domande, il modulo e le istruzioni

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Le istruzioni per accedere all'incentivo per la pubblciità potenziato dal DL Rilancio. La comunicazione fino al 30 settembre 2020.

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Dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2020 si può presentare la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito  del cosiddetto “bonus pubblicità”.

È stato pubblicato, sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, il nuovo modello, con  le relative istruzioni, per presentare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

L’incentivo, ricordiamo è stato potenziato rispetto alla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017) dall’articolo 186 del decreto “Rilancio” come convertito in legge.

Infatti, mentre già il decreto Cura Italia (Dl 18/2020) aveva potenziato gli incentivi fiscali per chi investe in pubblicità, il  Rilancio ha  incrementato ulteriormente il bonus portando il credito di imposta dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Lo sgravio – ricordiamo –  è riservato  alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online come QualEnergia.it –  e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Come funziona

Limitatamente all’anno 2020 –  spiega l’Agenzia delle entrate in una nota pubblicata sul suo organo ufficiiale Fisco Oggi – il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella  misura  del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.

Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per l’anno 2020, infatti, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Limiti e condizioni

L’agevolazione per il 2020 è concessa nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali, analogiche o  digitali, non partecipate dallo  Stato.

Resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.

Termini e modalità per la presentazione delle istanze

Alla luce delle novità introdotte, il legislatore ha previsto una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito d’imposta: come detto  per l’anno 2020, la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri. È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.

Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31  gennaio 2021).

Utilizzo

Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare è “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/2019.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili le faq.

Con QualEnergia.it utilizza al meglio il “Bonus Pubblicità”

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