Detrazioni fiscali e Superbonus 110%, a chi si può cedere il credito

Il chiarimento delle Entrate sui soggetti cessionari.

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La cessione del credito d’imposta del Superbonus 110%, come pure del credito delle altre detrazioni citate nell’articolo 121 del decreto Rilancio, può avvenire nei confronti di qualunque altro soggetto, senza che questo debba essere in alcun modo collegato all’intervento incentivato.

Lo conferma l’Agenzia delle entrate rispondendo a un quesito dal suo portale Fisco Oggi: in base a quanto espressamente previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, si ricorda, la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinati interventi edilizi, è consentita nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In merito all’individuazione dei soggetti cessionari, la circolare n. 24/2020 ha chiarito, senza porre limitazioni, che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Ricordiamo che secondo il citato articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applicano solo agli interventi del Superbonus (art. 119 dello stesso decreto), ma anche alle “vecchie” detrazioni, in dettaglio quelle per:

  • Recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50% – vedi scheda Agenzia Entrate);

  • Efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici), ecc. (vedi scheda Agenzia Entrate);

  • recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni) – vedi scheda Agenzia Entrate);

  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);

  • interventi coperti dal Sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni – vedi documento Agenzia Entrate);

  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni).

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178) ha prorogato quanto disposto dall’articolo 121 per tutto il 2022 ma solo per gli interventi incentivati con Superbonus. Per le altre detrazioni, la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura resta comunque confermata fino al 31 dicembre 2021.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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