Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, con quali altri incentivi sono cumulabili?

I limiti di cumulabilità del cosiddetto Ecobonus sugli interventi per il risparmio energetico.

ADV
image_pdfimage_print

A quali altri incentivi si può sommare la detrazione fiscale dell’Irpef sui lavori per migliorare l’efficienza energetica degli edifici?

Per chiarire la questione, siamo andati a sfogliare la versione aggiornata della guida pubblicata dalle Entrate (in allegato in basso).

La detrazione d’imposta per il risparmio energetico – vi si legge – non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.

Per lo stesso intervento, ad esempio una sostituzione di una caldaia, dunque non posso ottenere sia lo sgravio Irpef del 65% dell’Ecobonus che quello del 50% della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Stesso discorso ovviamente per il Conto Termico.

Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008).

Pertanto, dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.

Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

ADV
×