Detrazioni fiscali per l’edilizia, come si applica l’obbligo dei contratti collettivi

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla norma in vigore dal 27 maggio 2022.

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Lo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di far eseguire i lavori edilizi sopra 70.000 euro agevolati dai bonus fiscali solo alle imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Avevamo spiegato qui in cosa consiste la norma, modificata dall’art. 23-bis del decreto 21/2022, convertito con la legge 51/2022, ora a chiarire vari aspetti è arrivata l’Agenzia delle Entrate, che se ne occupa nella sua nuova Circolare 19/E in cui fa il punto sulle ultime novità in materia di detrazioni fiscali per l’edilizia.

Da quando si applica e a quali lavori

La norma, chiarisce l’Agenzia, si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente al 27 maggio 2022.

Vale sia per i contribuenti che fruiscono delle detrazioni direttamente in dichiarazione dei redditi che per quelli che optano per cessione del credito e sconti i fattura.

L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito ai soli lavori edili, ma si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro: il limite dimensionale deve essere parametrato al valore totale dell’intervento e non soltanto alla parte di lavori edili.

Va rispettato per accedere a praticamente tutte le detrazioni per l’edilizia:

  • Superbonus (articolo 119 del dl 34/2020);
  • Bonus Casa (detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir);
  • Ecobonus (detrazioni per l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del dl 63/2013);
  • Sismabonus (per le misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del dl 63/2013);
  • Bonus Facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
  • Detrazioni per l’ installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6; 34);
  • Detrazioni per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16- ter del dl 63/2013);
  • Detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del dl 34/2020);
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del dl 34/2020);
  • Bonus mobili (articolo 16, comma 2, del dl 63/2013), con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del Tuir);
  • Bonus verde (articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per tutti gli interventi agevolati con le detrazioni elencate, se di valore oltre i 70mila euro, si applicherà l’obbligo per tutta la parte dei lavori edili elencati di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • gli scavi, il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Chi lo deve rispettare

Il soggetto-datore di lavoro che esegue le opere è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

Tale obbligo – precisa l’Agenzia – deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

L’obbligo non si applica invece se i commissionari dei lavori edili interessati non si sono avvalsi di lavoratori dipendenti: esclusi dunque gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi, ma la mancata indicazione nelle fatture non compromette il riconoscimento delle detrazioni, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

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