Detrazioni fiscali per l’edilizia, a chi spettano le quote residue se si vende l’immobile?

Il chiarimento delle Entrate.

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La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, generalmente, il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.

Lo ricorda l’Agenzia delle entrate nel rispondere, sul suo organo ufficiale Fisco Oggi, a un contribuente che ha venduto un appartamento per il quale deve ancora percepire un’ultima rata per il credito fiscale per lavori di ristrutturazione.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi – spiegano dalle Entrate – la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir). E la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circolare n. 95/2000, punto 2.1.14).

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito (circolare n. 7/2021) che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve, ovviamente, essere coerente con quanto indicato nell’accordo formalizzato successivamente.

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