Comunità energetiche rinnovabili: tratti salienti, incentivi e criticità

Rifacciamo il punto sul futuro delle comunità dell’energia rinnovabile. Le regole tecniche dovranno risolvere alcuni problemi inattesi che rischiano di gettare qualche ombra sull’avvio di questa potenziale nuova ed epocale fase dell'energia.

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Il 2024 sarà un anno storico per il fotovoltaico di piccola e media taglia in Italia, con un ideale passaggio delle consegne fra il regime dello Scambio sul posto, in via di estinzione, e le Comunità dell’energia rinnovabile, in via di introduzione.

Non ci sarà un passaggio del testimone formale, perché i due schemi convivranno per un periodo, ma per l’evoluzione della normativa fotovoltaica in Italia sarà un po’ come il passaggio dal Neanderthal all’Homo Sapiens: dall’emergere di una prima realtà semplice, forte, di successo ma dalle abitudini un po’ rigide ad una seconda configurazione più flessibile e adeguata alle mutate condizioni di lungo termine del mercato.

Dal 1° gennaio 2025, la legge prevede la graduale conversione degli impianti operanti in Scambio sul posto (Ssp) a meccanismi alternativi come quello delle Comunità dell’energia rinnovabile (Cer).

Nel giro di meno di un anno, si avvierà quindi questo mutamento, a suo modo epocale, pur nella continuità degli obiettivi.

Così come per lo Ssp, infatti, l’obiettivo principale era sostenere la diffusione delle rinnovabili tramite l’autoconsumo e la compensazione dell’energia immessa in rete, anche per le Cer il fine è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri, tramite forme di autoconsumo e di compensazione dell’energia rinnovabile immessa in rete.

Ma come funzioneranno e quali incentivi avranno le Cer? Cerchiamo di sintetizzarne qui i tratti salienti.

Cosa è una Cer?

Una Cer è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, inclusi i Comuni, le cooperative, gli enti di ricerca, gli istituti religiosi e quelli del terzo settore, riuniti entro un soggetto legalmente costituito e che condividono l’elettricità/energia rinnovabile prodotta da impianti degli associati alla comunità. 

In una Cer, l’energia rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti – produttori, consumatori e prosumer – localizzati dentro un medesimo perimetro geografico e afferenti alla stessa cabina di trasformazione primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Condivisione virtuale” vuol dire che l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili, al netto di quella immediatamente e fisicamente autoconsumata, viene immessa in rete, concorrendo al calcolo dell’energia condivisa dalla Cer.

Ciò vuol dire che, per ciascuna ora della giornata, il Gse calcolerà l’energia prodotta da tutti gli impianti di una stessa Cer e l’energia prelevata da ciascun consumatore della medesima Cer, con la corrente autoconsumata che sarà considerata pari al minor valore tra queste due somme di energia.

Da qui si deduce che per massimizzare i vantaggi, come in ogni situazione di autoconsumo, sarà bene far coincidere il più possibile i momenti in cui si produce energia elettrica e quelli in cui la si consuma.

Le curve di consumo e produzione dovranno insomma avere un andamento piuttosto simile, con un autoconsumo attorno ad almeno il 70% per ottimizzare gli impianti e non rinunciare al grosso dei potenziali incentivi.

La legge non specifica la tecnologia rinnovabile da adottare, ma nella maggior parte dei casi quella che si presta a sfruttare più facilmente i vantaggi del provvedimento è il fotovoltaico.

Tutti i partecipanti alla Cer mantengono comunque i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il fornitore di corrente e di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole dello statuto che si daranno.

Per chi ha un impianto a fonti rinnovabili è importante sapere che, per far parte di una Cer, oltre al requisito di afferire alla stessa cabina di trasformazione, la potenza dell’impianto può essere al massimo di 1 MW.

Sul sito Gse è presente una mappa interattiva delle cabine primarie presenti in Italia, che gli interessati possono consultare per identificare la cabina da cui sono serviti.

Quali incentivi per le Cer?

Le Cer riceveranno degli incentivi sull’energia autoconsumata in due forme: una tariffa incentivante e un corrispettivo.

La tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della Cer è costituita da una parte fissa e una variabile, la cui somma massima sarà compresa fra 60 e 120 €/MWh, in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia.

La parte fissa varia a seconda della potenza dell’impianto, mentre la parte variabile cambia in base al prezzo di mercato dell’energia. L’insieme di queste agevolazioni è riassunto nel seguente specchietto, dove “0÷40 €/MWh” vuol dire da 0 a 40 €/MWh, e dove il valore massimo di 120 €/MWh si raggiunge nel caso di una parte fissa di 80 €/MWh e di una parte variabile pari a 40 €/MWh.

Via via che aumenta la potenza dell’impianto, diminuisce la parte fissa dell’incentivo, mentre al diminuire del prezzo di mercato della corrente aumenta la parte variabile, fino ad un massimo di 40 €/MWh.

Da notare che per gli impianti fotovoltaici è prevista un’ulteriore maggiorazione in base al loro posizionamento geografico. Tale maggiorazioni tiene conto della minore producibilità degli impianti installati nelle regioni centro-settentrionali rispetto a quelli del Sud Italia.

Il Gse riconoscerà quindi un extra di 4 €/MWh per gli impianti di Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo; e di 10 €/MWh per quelli in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.

A queste varie sfaccettature della tariffa incentivante si aggiunge poi un cosiddetto “corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata”: varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) per l’energia elettrica condivisa, che nel 2023 è stato pari a 8,48 €/MWh e che precedentemente è arrivato a circa 12 €/MWh.

A scopo puramente illustrativo, nel caso in cui si riescano a ottenere i valori massimi di queste agevolazioni, per esempio per l’elettricità soalre prodotta da impianti sotto i 20 kWp e autoconsumata in una Cer del nord Italia, si potrebbe arrivare in linea di principio a un totale di oltre 138 €/MWh di sussidi in conto esercizio.

A questi contributi in conto esercizio, per le sole Cer i cui impianti di produzione si trovano in Comuni con meno di 5mila abitanti, si aggiunge un contributo in conto capitale, pari al massimo al 40% del costo dell’investimento, finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 

In particolare, il contributo in conto capitale sarà di:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Per un impianto di potenza fino a 20 kWp, per esempio, il contributo in conto capitale potrà arrivare quindi a un massimo di 12mila euro.

Da notare, però, che se si usufruisce del contributo Pnrr o di altri contributi in conto capitale, sempre nella misura massima del 40%, si subirà una decurtazione del 50% della tariffa incentivante. Nel caso ulteriore in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell’investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Tutta l’elettricità rinnovabile prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia si può richiedere al Gse lo stesso trattamento economico previsto per il Ritiro dedicato.

Come da tradizione, anche gli incentivi per le Cer saranno erogati dal Gse per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto.

Un fulmine a ciel sereno

La nuova era delle Cer inizia però con un imprevisto.

Il decreto entrato in vigore il 24 gennaio, infatti, contiene una misura mai discussa prima, assente in tutte le bozze e presentazioni del lungo iter preparatorio, che sta agitando il settore fotovoltaico e chi si sta adoperando per la formazione delle prime Cer.

La misura è contenuta nell’articolo 3 sui soggetti beneficiari, secondo cui, per ottenere gli incentivi, le Cer devono risultare “già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio”. Sarebbero quindi esclusi tutti gli impianti allacciati prima della costituzione della Cer.

Il problema è che il decreto Cer è entrato in vigore con 19 mesi di ritardo. Poiché, però, il Dl 199 del 2021, istitutivo delle Cer, diceva che possono far parte di una comunità gli impianti già realizzati, purché allacciati dopo il 16 dicembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto, molti operatori hanno legittimamente ritenuto di potersi portare avanti col lavoro.

In questi mesi, quindi, per guadagnare tempo, viste le lungaggini nell’autorizzazione degli impianti, e visto che le incertezze normative erano sul lato Cer, non su quello fotovoltaico, molti operatori hanno cominciato a realizzare e allacciare gli impianti fotovoltaici destinati a produrre nell’ambito delle Cer, non appena fossero finalmente partite.

Tutti questi impianti adesso, in quanto allacciati prima della costituzione della Cer, non possono rientrare fra quelli incentivati.

“È stato un po’ un fulmine a ciel sereno”, ha detto a QualEnergia.it Andrea Brumgnach, Vicepresidente di Italia Solare e coordinatore del gruppo di lavoro Cer e autoconsumo della maggiore associazione italiana del fotovoltaico.

“Noi proponiamo che nelle regole tecniche questo elemento venga applicato dalla data di entrata in vigore del decreto solo per i nuovi impianti, in modo da salvaguardare chi dal 16 dicembre 2021 al 23 gennaio 2024 ha allacciato in rete impianti, con la chiara idea di poterli inserire all’interno di una Cer. Meglio ancora sarebbe applicare l’obbligo dopo 120 giorni l’entrata in vigore del decreto, includendo così anche gli impianti che stanno finendo ora i lavori”, ha detto Brumgnach.

Il Gse ha 30 giorni di tempo dal varo della norma per stilare le regole tecniche. Spetterà poi al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) emanarle con un decreto, previa verifica da parte dell’Arera.

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