Cessione del credito e sconto in fattura, chi e quando deve presentare il visto di conformità

Le spiegazioni di Mef e Entrate dopo le novità introdotte dal decreto Anti-frodi, mentre ancora non è chiaro se il visto sia detraibile.

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Come ormai noto ai lettori, il decreto legge 157/2021 cosiddetto Anti-frodi ha esteso a tutte le detrazioni fiscali per l’edilizia – tra cui Bonus casa, Bonus facciate, Ecobonus – l’obbligo del visto di conformità per gli interventi sui quali si chiede la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Un obbligo che in precedenza riguardava solo il Superbonus, agevolazione per cui ora, sempre grazie al citato decreto, servirà il visto anche se la detrazione è usata direttamente da chi paga la spesa.

In proposito sono arrivati nuovi chiarimenti da parte del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate sugli interventi per cui serve il visto e su chi sia il soggetto che deve presentarlo.

Il Mef, nella risposta a un’interrogazione parlamentare (documento in basso), ha ricordato, citando la circolare 16/E delle Entrate, che il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal Superbonus, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Anti-frodi).

Tuttavia, ha spiegato, “si ritiene meritevole di tutela” l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione a una fattura di un fornitore, abbiano pagato ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, prima del 12 novembre, anche se non hanno ancora inviato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla stipula di accordi riguardanti le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, prosegue la risposta del Mef, l’obbligo vale con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Nella risposta alla stessa interrogazione il ministero non ha invece chiarito se il costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus 110% sia detraibile: “l’Agenzia delle entrate evidenzia l’opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, che tengano anche conto del complessivo quadro normativo di riferimento che maturerà a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2022”, si è spiegato.

Come anticipato, sul visto di conformità oggi si è pronunciata direttamente anche l’Agenzia delle entrate, tramite la risposta a un contribuente dal suo organo ufficiale Fisco Oggi, spiegando chi deve presentarlo.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, si legge nella risposta, il modello predisposto va presentato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia.

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