Bonus pubblicità, estensione con il decreto Sostegni bis

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Più fondi e più tempo per richiedere il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari per il 2021 e 2022.

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Il cosiddetto decreto Sostegni-bis da poco pubblicato in Gazzetta porta buone notizie per chi vuole investire in pubblicità.

Il provvedimento, entrato in vigore come Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 e che ora dovrà essere convertito in legge dalle Camere, stanzia infatti nuovi fondi per il cosiddetto bonus pubblicità e riapre, fino al 30 settembre 2021, la possibilità di richiedere l’incentivo per l’anno in corso.

Le novità sono all’articolo 67 del decreto (“Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari”), al comma 10 e seguenti.

In sintesi, si conferma per il 2021 e 2022 il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari maggiorato al 50%; a tal fine si stanziano 90 milioni per ciascun anno, 65 destinati agli investimenti sulla stampa (anche online) e 25 a quelli su radio e TV private.

Inoltre, come anticipato, si riaprono i termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito, scaduta il 31 marzo scorso: per l’anno 2021, si può presentare dal primo al 30 settembre di questo stesso anno (mentre restano comunque valide le comunicazioni trasmesse  dal primo al 31 marzo scorsi).

Lo sgravio, ricordiamo, è riservato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online come QualEnergia.it –  e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L’incentivo, ricordiamo, era stato potenziato rispetto alla norma istitutiva, l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, dall’articolo 186 del decreto “Rilancio” (decreto 34/2020) come convertito in legge: mentre già il decreto Cura Italia (Dl 18/2020) aveva potenziato gli incentivi fiscali per chi investe in pubblicità, il  Rilancio ha  incrementato ulteriormente il bonus, portando il credito di imposta dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Nella versione prorogata anche dal decreto Sostegni-bis, il credito d’imposta dunque è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, per il 50% dell’intero valore degli investimenti effettuati, mentre “a regime” sarebbe limitato al 75% del solo valore incrementale.

Non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente investimenti sugli stessi mezzi di informazione (requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”).

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