Bonus edilizi, il vantaggio fiscale non passa agli eredi se l’immobile è affittato

Lo afferma una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Sintesi e documento allegato.

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Il bonus per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmio energetico, se muore l’avente diritto, non passa agli eredi, se l’abitazione riqualificata è data in affitto.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (link in basso).

Difatti, spiega la stessa Corte in una nota che riassume la sentenza, in caso di successione ereditaria, il possesso mediato dell’immobile dato in locazione “non costituisce il presupposto legittimante la titolarità del diritto alla detrazione da parte del de cuius [la persona defunta]”.

A tal proposito, si spiega, “trova applicazione l’art. 16-bis, co. 8, TUIR, secondo cui, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene”.

Pertanto, “il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dalla norma in questione per la detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile”.

Riportiamo per completezza il testo completo del comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir (corsivo e neretti nostri): “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

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