Si può chiedere lo sconto in fattura anche per le spese per il rilascio del visto di conformità, in relazione agli interventi agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi.
È questo il principale chiarimento che si trova in una recente risposta (link in basso) dell’Agenzia delle Entrate, dove si affrontano anche altre questioni sulla corretta emissione della fattura da parte del professionista che ha apposto il visto.
La spesa per il visto di conformità, spiegano le Entrate, visto che concorre al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato (art. 121 comma 1-ter del decreto Rilancio), può essere oggetto di sconto in fattura.
A seguito di detta opzione esercitata dal cliente, si legge nella risposta, “il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione […] ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti”.
Inoltre, si ritiene “che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del Tuir, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l’attualizzazione del credito ricevuto. Ai fini Iva, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria“.
- La risposta (pdf)
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it