Un tema importante per il settore delle biomasse legnose è la legalità di questo mercato con i conseguenti benefici per gli operatori responsabili.
A tale proposito AIEL, l’associazione delle imprese italiane della filiera dell’energia dal legno, ha dedicato la sua attenzione al Regolamento europeo sul commercio del legno (EU Timber Regulation), che mira a rendere l’Europa il primo mercato mondiale libero da legname di provenienza illegale, ricavato cioè in violazione di leggi e norme forestali e doganali vigenti nel Paese di raccolta.
L’associazione ha organizzato un incontro nell’ambito delle attività del Gruppo Pellet ENplus® e del Gruppo Produttori Professionali di Biomasse costituiti in AIEL, che ha permesso di fornire una panoramica completa degli obblighi in capo agli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, grazie al confronto tra le aziende del settore e i responsabili delle uniche due organizzazioni di monitoraggio italiane riconosciute dalla Commissione europea: Davide Paradiso di Conlegno e Vincenzo Pasceri di CSI SpA, società del Gruppo IMQ.
Il Regolamento (UE) n. 995/2010 prevede l’adozione di un sistema di “dovuta diligenza” da parte degli operatori al fine di minimizzare il rischio di introduzione sul mercato europeo di legno e derivati di provenienza illegale, attraverso l’applicazione di un insieme di procedure e misure di analisi e gestione del rischio relativo alle forniture.
I controlli condotti dai Carabinieri Forestali, avviati dal giugno 2015, hanno messo in evidenza un’informazione non sempre completa degli addetti ai lavori rispetto alle prescrizioni introdotte dalla normativa.
AIEL si è attivata per offrire alle aziende associate la possibilità di informarsi e reagire adeguatamente alle disposizioni del Regolamento. La disinformazione infatti può costare cara all’operatore: le attività di controllo effettuate nel 2018 (come da sintesi pubblicata dalla Commissione europea) hanno già portato alla emissione di numerose sanzioni, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 178/2014, a fronte dell’assenza di un sistema di dovuta diligenza, delle relative registrazioni o di valutazioni insufficienti riferite a singole forniture di materiale.
Il sistema di “dovuta diligenza” può essere applicato dall’operatore mediante il supporto o l’aiuto tecnico specifico di un Organismo di Controllo. In Italia le Organizzazioni di monitoraggio riconosciute dalla Commissione europea sono Conlegno (LegnOk) e CSI S.p.A (con il brand Icila), che fanno da riferimento sia per l’implementazione e la periodica verifica del sistema di dovuta diligenza aziendale, sia per la valutazione di conformità di singole forniture, rispetto alla legislazione applicabile, alla complessità della catena di fornitura e alle caratteristiche dei singoli Paesi di origine del legname.
Come detto, un sistema di dovuta diligenza è un insieme di misure e procedure atte ad attestare le azioni messe in atto dagli operatori al fine di minimizzare il rischio di introduzione di legno e derivati (carta) di provenienza illegale nel mercato europeo.
Queste misure e procedure devono necessariamente comprendere le fasi di:
- accesso alle informazioni
- analisi del rischio
- eventuali azioni di mitigazione del rischio stesso.
Solo in caso di evidenziato “rischio trascurabile” l’operatore può decidere di procedere con l’immissione nel mercato europeo del prodotto soggetto a Regolamento EUTR. Il processo di dovuta diligenza si deve concludere prima dell’effettivo sdoganamento della merce nel mercato europeo. È importante ribadire che un Sistema di Dovuta Diligenza è completo e rispetta l’EUTR solo quando risultino evidenti (nel senso di documentabili) tutte le fasi sopra indicate.
«Spesso l’operatore poco informato – ha ricordato Davide Paradiso, Business Manager e Relazioni Esterne di Conlegno – riduce la propria “Dovuta Diligenza” alla fase di raccolta documentale senza mantenere l’evidenza del processo di analisi e delle valutazioni conclusive addotte che invece è indispensabile per evitare di incorrere in una dovuta diligenza carente, non conforme a quanto previsto dall’EUTR. In questo caso, l’operatore potrebbe ricadere nelle violazioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.178/2014 con sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino ad 1 milione di euro».
«L’impiego del legno per fini energetici sta crescendo in termini di importanza – ha spiegato durante l’incontro Vincenzo Pasceri, Responsabile tecnico Timber Regulation di CSI – ed è destinato ad un ulteriore incremento. A fronte del grande sviluppo del settore, le crescenti preoccupazioni in merito ai potenziali impatti ambientali negativi, riconducibili a deforestazione o piantagioni industriali realizzate e gestite in modo non sostenibile stanno portando alla necessità di definire criteri di sostenibilità e sistemi di controllo del mercato internazionale di tali prodotti combustibili».
«Questo significa –continua Pasceri – che i sistemi di certificazione ad essi riferiti dovranno non solo riguardare le caratteristiche di prodotto, ma anche considerare la sostenibilità e la legalità della filiera, produzione, commercializzazione e dell’uso finale».
«Sono molto soddisfatto della partecipazione e interesse che hanno caratterizzato l’evento, segno che le aziende della filiera Legno-Energia rappresentata da AIEL sono attente e impegnate a fare della responsabilità d’impresa il loro marchio distintivo – ha commentato Matteo Favero, Responsabile certificazioni ENplus® e ariaPulita® di AIEL».
AIEL di recente ha rilanciato il partneriato con le Organizzazioni di Monitoraggio italiane riconosciute dalla Commissione europea. Ciò permette alle aziende associate AIEL di accedere ai servizi offerti da Conlegno e CSI Spa con agevolazioni consistenti e in un’ottica di servizi integrati alle imprese.